Attrezzature tecniche per la revisione di veicoli a motore e rimorchi

E’ stato pubblicato (GU n. 58 dell’11 marzo scorso) il Decreto direttoriale del 17 dicembre 2024, sulle modalità di verifica della conformità metrologica delle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nei centri di controllo.
In base al decreto, la verifica della conformità riguarda le attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e i loro rimorchi – di cui i centri di controllo devono essere dotati – individuate nell’Allegato III, Punto I, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017.
Le attrezzature saranno sottoposte dagli organismi di valutazione della conformità accreditati a due tipologie di verifica, le cui modalità e procedure sono più dettagliate negli Allegati II e III.
- Verifica pre-esercizio, effettuata presso il centro di controllo prima della messa in esercizio delle attrezzature, con lo scopo di “accertare la rispondenza delle prestazioni metrologiche delle stesse ai requisiti definiti dal decreto” (art. 4)
- Verifica periodica, svolta secondo le tempistiche individuate nell’Allegato IV e secondo le modalità stabilite all’art. 4, con lo scopo di “accertare il mantenimento nel tempo, ovvero a seguito di riparazioni o modifiche, delle prestazioni metrologiche definite nel decreto”.
Gli organismi dovranno essere accreditati da Accredia per lo specifico scopo, in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Inoltre, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nell’Allegato I e ricevere un’apposita autorizzazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’Allegato III stabilisce, in particolare, prescrizioni relative all’organizzazione, all’indipendenza e al personale degli organismi. In ragione di ciò, l’organismo è tenuto a comunicare all’autorità competente le variazioni nel proprio organico.
Il decreto prevede inoltre controlli casuali, condotti senza preavviso da un organismo di supervisione, vale a dire un’articolazione periferica delle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione. I controlli consistono in una o più prove previste per la verifica periodica e possono essere svolti con l’ausilio di un organismo di valutazione della conformità accreditato (in possesso dei requisiti descritti in precedenza).
La disciplina della procedura di autorizzazione degli organismi è dettagliata all’art. 8, mentre l’articolo 11 regola la vigilanza sugli organismi da parte di Accredia, alla quale è richiesta la tempestiva comunicazione della sospensione o della revoca del certificato di accreditamento.
Il decreto prevede, infine, disposizioni transitorie (art. 12). In particolare, gli organismi già autorizzati a effettuare le verifiche della conformità metrologica sulle attrezzature ai sensi del Capo II della Circolare n. 88/1995 potranno continuare a svolgere tali verifiche per un periodo massimo di 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. Decorso il periodo transitorio, le disposizioni del decreto acquisteranno piena efficacia.