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02.04.2015 Riemissione dei rapporti di prova nel caso di cambio del nome/marchio commerciale del prodotto analizzato

02 aprile 2015

Scade a maggio il periodo transitorio per l’adeguamento dei laboratori di prova alle regole fissate il 27 e 28 maggio 2014 dall’Assemblea Generale di EA con la risoluzione 2014 (33)31, applicabile nel caso di riemissione dei rapporti di prova.

Per la risoluzione EA GA 2014 (33)31 è stato infatti fissato un transitorio di un anno dall’approvazione.

Si riportano a seguire la traduzione e il testo originale.

In allegato è pubblicato il documento integrale delle risoluzioni approvate dall’Assemblea.

Riemissione dei rapporti di prova quando cambia il nome/marchio commerciale del prodotto analizzato (par. 5.10.9 UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

I rapporti di prova devono essere riemessi solo in caso di correzione di errori e di inserimento di informazioni/dati omessi ma disponibili al momento dell’esecuzione delle prove.

Deve essere fornita un’unica identificazione del campione e può essere mostrata qualunque etichettatura o brand del produttore identificati come tali.

La pratica da parte di un Laboratorio accreditato di riemettere un rapporto di prova sotto accreditamento quando il nome/marchio commerciale del prodotto analizzato è cambiato (senza aver effettuato nuovamente le prove) non è permessa, anche quando ci sia un chiaro riferimento al rapporto di prova iniziale che viene sostituito.

Il prodotto analizzato sarà stato chiaramente identificato sia nel riesame del contratto che nel rapporto di prova.

Il Laboratorio non deve assumersi la responsabilità di dichiarare che il prodotto con il nuovo nome/marchio commerciale è esattamente identico a quello analizzato; questa responsabilità è a carico del cliente.

E’ definito un periodo transitorio di un anno per la completa applicazione della risoluzione in modo da consentire al mercato di adeguarsi alle nuove regole.


Reissuance of test reports when the trade name / trademark of the tested product has changed (clause 5.10.9 of ISO/IEC 17025)

Test reports shall be reissued only for the correction of errors and the inclusion of omitted data available at the time of test.

The unique identification of the sample shall be given and any manufacturers branding or labelling may also be shown and marked as such.

The practice which consists for an accredited laboratory in reissuing a test report under accreditation when the trade name / trademark of the tested product has changed (without testing it again) is not permitted, even with a clear reference to the initial report that it replaces.

The product tested has been clearly identified both in the contract review and in the test report.

The laboratory shall not assume the responsibility for declaring that the product with the new trade name/trademark is strictly identical to the one tested; this responsibility belongs to the client.

A transition period of one year for the complete application of the resolution is defined in order to allow the market to adapt to the change.