Gli stabilimenti balneari del nostro Paese, che hanno la qualifica di siti produttivi all’interno della filiera turistico-ricreativa, sono disciplinati dalla normativa nazionale. In questo contesto è stata sviluppata la certificazione secondo la norma UNI 11911 del 2023 “Stabilimenti balneari – Requisiti e raccomandazioni per l’esercizio dell’attività – Elementi di qualificazione”, che da oggi può essere richiesta dalle aziende del settore agli organismi accreditati da Accredia.
Questa certificazione può essere richiamata come requisito obbligatorio o premiante all’interno dei bandi per le concessioni demaniali marittime, di aree fluviali, di spiagge lacuali e superfici e pertinenze dei laghi, dal momento che la norma ha anche l’intento di fornire una guida per sostenere la formazione di parametri internazionali nella gestione e nella sicurezza della spiaggia.
Gli organismi interessati a certificare gli stabilimenti balneari possono ottenere l’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, seguendo le indicazioni definite da Accredia nella Circolare informativa DC N.16/2024 “Disposizioni in merito all’accreditamento per lo schema di certificazione UNI 11911:2023 – Stabilimenti balneari – Requisiti e raccomandazioni per l’esercizio dell’attività – Elementi di qualificazione”.
I vantaggi per gli operatori balneari
Con la certificazione secondo la norma UNI 11911 gli operatori degli stabilimenti balneari sono supportati nell’adozione di comportamenti e metodi volti al miglioramento della qualità del servizio, compresa la sicurezza in spiaggia, e alla gestione sostenibile dei luoghi attraverso infrastrutture sostenibili, oltre a sviluppare una maggiore attenzione alla pulizia e alla gestione dei rifiuti.
Gli operatori possono infatti valorizzare le loro attività e i servizi verso i clienti sotto tre aspetti principali, considerati dalla norma di certificazione:
La certificazione in ambito turistico
Nel settore del turismo, la certificazione accreditata si afferma ormai come uno strumento pratico di differenziazione e, quindi, di competitività per organizzazioni pubbliche e private che possono rivolgersi agli organismi accreditati.
L’accreditamento, infatti, garantisce l’affidabilità e la validità sul mercato, nazionale e internazionale, di un’ampia gamma di certificazioni, che le imprese del settore possono richiedere agli organismi:
L’iter di accreditamento
Come spiega la Circolare informativa DC N.16/2024, la certificazione degli stabilimenti balneari secondo la norma UNI 11911 deve essere rilasciata da organismi accreditati secondo i requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17065:2012 e in base a requisiti aggiuntivi applicabili.
L’organismo interessato deve essere conforme a:
– Regolamenti Generali Accredia RG-01 e RG-01-03.
A seconda degli accreditamenti posseduti, l’organismo affronterà un diverso numero di giornate di verifica secondo varie casistiche.
Organismo accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e alla UNI ISO 13009:
Organismo accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ma non per la UNI ISO 13009:
Organismo accreditato per schemi diversi dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012:
Organismo non accreditato in nessuno schema:
Per il mantenimento dell’accreditamento, oltre alla documentazione da presentare per l’esame documentale descritta nella circolare, e salvo situazioni particolari, vengono considerati i seguenti casi: