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Le Linee Guida ANAC per l’attuazione del Nuovo Codice Appalti

Notizia
17 maggio 2016

Si attende la pubblicazione delle Linee Guida ANAC attuative del Nuovo Codice Appalti, su cui si è chiusa lo scorso 16 maggio la consultazione pubblica on line per raccogliere i suggerimenti delle parti interessate.

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ottemperando al ruolo di legislatore di soft law che il Nuovo Codice Appalti (Decreto legislativo n. 50 del 2016) le ha attribuito, alla fine di aprile ha pubblicato 7 bozze di Linee Guida attuative del Nuovo Codice Appalti: procedura negoziata, commissioni giudicatrici, direzione dei lavori e dell’esecuzione, offerta economicamente più vantaggiosa, servizi di ingegneria e architettura e ruolo del responsabile unico del procedimento.

Alla consultazione pubblica online ha partecipato anche ACCREDIA, che ha proposto le proprie osservazioni, in virtù del ruolo attribuito alle valutazioni emesse da Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008. Si ricorda infatti che il Nuovo Codice Appalti (in applicazione delle Direttive europee) prevede che, qualora la valutazione di conformità sia richiesta esplicitamente dalla stazione appaltante, debba essere obbligatoriamente fornita da un Organismo di valutazione della conformità accreditato (art. 82) salvo che, per impossibilità dimostrata, non siano forniti mezzi di prova alternativi.

In particolare, ACCREDIA ha fornito i propri commenti sulle seguenti bozze di Linee Guida:

  • ruolo del responsabile unico del procedimento (RUP);
  • offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV);
  • servizi di ingegneria e architettura.

Alcune osservazioni sono trasversali a tutti i documenti in consultazione, come la necessità di riferirsi al concetto di Organismi di valutazione della conformità piuttosto che di Organismi di certificazione, poiché ogni tipo di valutazione di conformità può essere oggetto di bando o mezzo di prova della conformità dell’oggetto stesso.

E’ stata inoltre segnalata l’opportunità di richiamare il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 quando si parla di accreditamento per gli Organismi che rilasciano valutazioni di conformità.

La puntualizzazione dello specifico valore aggiunto delle certificazioni di conformità accreditate è stato oggetto delle osservazioni rivolte al documento sulle offerte economicamente più vantaggiose (OEPV) e sul ruolo del responsabile del procedimento (RUP).

In particolare, si è segnalato che le Linee Guida ANAC dovrebbero fornire indicazioni per lo svolgimento delle valutazioni delle OEPV ricordando che una comparazione oggettiva tra offerte deve tenere presente che le principali caratteristiche delle valutazioni di conformità garantite dall’accreditamento sono professionalità, terzietà e indipendenza, elementi che dovrebbero caratterizzare anche eventuali altre attestazioni diverse dalle valutazioni di conformità accreditate.

Per quanto riguarda le osservazioni relative alle bozze di Linee Guida sul ruolo del RUP, è stato toccato uno degli argomenti più delicati, fino a ora fonte di numerosi contenziosi: l’esame dei mezzi alternativi alla certificazione per la prova della conformità. In materia, ACCREDIA ha segnalato che i mezzi di prova alternativi dovrebbero sempre garantire professionalità, terzietà e indipendenza e che la discrezionalità dell’esame potrebbe essere ristretta considerando schemi di accreditamento/certificazione disciplinati da altri Enti.

Per le modalità di emissione delle norme di riferimento e per la qualità degli Organismi che effettuano le verifiche, ACCREDIA ritiene che possano essere valutate come equivalenti le certificazioni rilasciate:

  • sotto accreditamento di Enti che, come ACCREDIA, sono firmatari degli Accordi MLA IAF/EA, quando questi accreditano non a fronte di standard rilasciati da Enti di normazione internazionali ed europei riconosciuti ufficialmente (ISO, IEC, ETSI, CEN, CENELEC, ecc.), ma a fronte di “altri standard”, ad esempio specifiche tecniche o schemi nazionali o locali (es. in Italia le norme UNI o CEI, o i documenti pre-normativi, come le PdR di UNI o i CWA del CEN);
  • sotto riconoscimento di Enti che siano stati autorizzati dalla Comunità europea o per legge da uno Stato Membro (es. EMAS);
  • sotto riconoscimento di Enti che abbiano stipulato Accordi di Mutuo Riconoscimento/Reciprocità con EA/IAF/ILAC (es. IEC);
  • sotto riconoscimento di Enti che siano stati riconosciuti dall’ISO, IEC, o dai sui Membri, cioè Enti di normazione nazionali, europei o internazionali (es. ANFIA per le norme in settore automotive ISO/TS 16949).

 

Il commento di ACCREDIA alle Linee Guida ANAC presentati in sede di consultazione pubblica è pubblicato in allegato.