Un ulteriore riconoscimento delle attività di Accredia arriva dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Il TAR ha infatti respinto lo scorso 3 dicembre il ricorso proposto da alcuni organismi di certificazione e da un’associazione che richiedevano l’annullamento dell’atto denominato “Addendum alla Convenzione del 6 luglio 2017”, sottoscritto il 26 settembre 2017 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Accredia.
Con questo atto, il Ministero affidava ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, agli organismi incaricati di svolgere attività ispezione ai sensi del DPR 462/2001, sugli impianti di messa a terra, e sanciva l’accreditamento rilasciato da Accredia come prerequisito obbligatorio per il rilascio dell’abilitazione ministeriale.
Il TAR per il Lazio, esaminati attentamente tutti i documenti, ha ritenuto il ricorso inammissibile sottolineando l’infondatezza dello stesso nella parte in cui contesta l’attribuzione ad Accredia dell’attività di accreditamento. L’operato di Accredia si basa infatti sul Regolamento CE 765/2008 che ha stabilito norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Dopo aver designato Accredia quale organismo unico di valutazione (Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009) il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto con un altro decreto che le modalità della partecipazione all’attività di accreditamento, sono individuate dal Ministero, sentite le “parti”.
I provvedimenti impugnati nel ricorso costituiscono attuazione delle normative europee e nazionali: non ha quindi fondatezza la deduzione contenuta nel ricorso in base alla quale sarebbe stata necessaria una modifica formale del DPR 462/2001, che disciplina il riconoscimento degli organismi di ispezione.
La delega delle funzioni ad Accredia è dunque pienamente ammissibile alla luce della normativa vigente ed essa può concretizzarsi tramite provvedimento di attribuzione o strumento convenzionale. La possibilità di intervenire tramite accordo è espressamente prevista dalle disposizioni del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009 (art. 4 cit.) dove si fa menzione della facoltà di concordare la disciplina mediante convenzione, protocollo di intesa o “altro analogo strumento bilaterale”.