Nome scheda

Personale che opera su apparecchiature di protezione antincendio

Servizio

Certificazioni di figure professionali

Settore

Ambiente

Riferimento normativo

Regolamento (UE) n. 517/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006
Regolamento (CE) n. 304/2008
della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
REG. RT-28 (in vigore fino al 24 gennaio 2020)
Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008
Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146

Descrizione

Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o temporaneamente fuori servizio composti da uno o più contenitori interconnessi, installati in conseguenza ad un rischio di incendio specifico in uno spazio ben definito e che, di norma, non sono in movimento durante il loro funzionamento (Articolo 2 del regolamento (CE) n.842/20067 e articolo 1 del Regolamento (CE) n.1497/2007).

Gli estintori sono dispositivi portatili, disponibili in tutte le dimensioni standard,  utilizzati normalmente in particolari settori o condizioni ( ad esempio, a bordo di aerei o in strutture informatizzate).

I gas fluorurati utilizzati in impianti fissi di protezione antincendio sono principalmente gli HFC ovvero quel gruppo di gas fluorurati impiegati ad esempio, come refrigeranti o come agenti estinguenti in sistemi di incendio: i gas fluorurati spengono l’incendio assorbendo il calore della fiamma.

Il personale che opera su apparecchiature di protezione antincendio esegue le seguenti attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

  1. controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
  2. recupero di gas fluorurati a effetto serra;
  3. installazione;
  4. riparazione, manutenzione o assistenza;
  5. smantellamento,

in base alle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 146/2018.

Le certificazioni di conformità alle norme di riferimento rilasciate dagli organismi di certificazione accreditati ne garantiscono l’alta qualità.

Cerca il servizio certificato

Obbligatorio o volontario?

Obbligatorio

Chi rilascia il servizio?

Organismi  di certificazione del personale accreditati
secondo la norma ISO/IEC 17024

Cerca un soggetto accreditato per rilasciare il servizio

Documenti Applicabili per chi rilascia il servizio

Circolari tecniche applicabili per chi rilascia il servizio