Le norme armonizzate di riferimento per le mascherine chirurgiche (dispositivi medici) e le maschere semifacciali quali dispositivi di protezione delle vie respiratore (DPI) sono rispettivamente la EN 14683 e la EN 149.
A oggi non è un requisito di legge certificare un DPI a fronte di una norma armonizzata (EN 149). Se un DPI rispetta i requisiti essenziali di sicurezza del Regolamento 425/2016 può essere marcato CE e immesso nel territorio della UE al pari dei DPI certificati a fronte di una norma armonizzata.
Sì. l’UNI ha reso disponibili sul proprio sito web, gratuitamente, tutte le norme riferite all’emergenza Covid-19.
E’ disponibile, per le due norme citate, l’elenco dei laboratori accreditati in Europa e in Italia.
Non esistono mascherine FFP2 progettate e fabbricate per l’utilizzo specifico da parte di bambini e al tempo stesso non ci sono dati che indicano che una FFP2 è dannosa per la salute di un bambino. Sapendo che proteggono gli adulti, è lecito pensare che, se sono della misura giusta e correttamente indossate, possano proteggere anche i bambini. Questi ultimi devono usarle per essere maggiormente tutelati in determinati e specifici ambiti e, probabilmente, in condizioni meno gravose di un adulto che deve normalmente utilizzarle sul luogo di lavoro.
La valutazione della sicurezza dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale quali le FFP2) è una attività che spetta al fabbricante. L’organismo notificato che effettua la certificazione ha la responsabilità di riesaminare la valutazione fatta dal fabbricante in relazione alla specifica destinazione d’uso che il fabbricante indica. Alla data del 14 febbraio 2022 non sono pervenute ad Accredia segnalazioni di FFP2 destinate ai bambini certificate da organismi italiani accreditati e notificati. Le certificazioni rilasciate sotto accreditamento riguardano le FFP2 di protezione delle vie respiratorie da polveri, secondo le indicazioni definite della norma tecnica EN 149, e quindi negli ambienti di lavoro. Il loro utilizzo per tipologie di rischi diversi da quelli considerati dai fabbricanti, così come il loro utilizzo non solo nei luoghi di lavoro, incluso quello da parte dei minori con più di 6 anni, è stato introdotto in casi specifici durante lo stato di emergenza.