Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:
E’ stato pubblicato (GU n. 241 del 14 ottobre scorso) il D.Lgs. 147/2024 che riguarda l’attuazione delle Direttive UE 2023/958 e UE 2023/959 in materia di Emission Trading System (ETS).
L’intervento normativo si è reso necessario per adeguare l’ordinamento italiano alle modifiche del sistema Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS).
Trasporto aereo e settore marittimo
In particolare, con riferimento alla Direttiva UE 2023/958, si ampliano le informazioni che gli operatori del trasporto aereo dovranno trasmettere al Comitato ETS nazionale. A partire da gennaio 2025, infatti, i Piani di monitoraggio dovranno essere integrati con “gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2” così come definiti all’art. 3, comma 1, lettera eee-decies del D.Lgs. 47/2020. È inoltre prevista una graduale eliminazione, a decorrere dal 2026, delle quote di emissioni gratuite.
Anche la Direttiva UE 2023/959 ha introdotto significative novità, come l’ampliamento dell’ambito di applicazione del meccanismo ETS al settore marittimo, con particolare riferimento alle “navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall’ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo”.
Conseguentemente, a partire dal 2025, la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione, presentata a norma dell’art. 35 del D.Lgs. 47/2020, dovrà essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento (art. 6, comma 6 del D.Lgs. 147/2024). Il meccanismo di restituzione delle emissioni relative al trasporto marittimo avverrà gradualmente, sulla base del calendario dettagliato all’art. 12-ter del D.Lgs. 47/2020.
Sistema ETS2
A decorrere dal 1° gennaio 2025 si applicherà, inoltre, il cd sistema ETS2, relativo alle emissioni dei combustibili e dei carburanti immessi in consumo nei settori riportati nell’Allegato III della Direttiva 2003/87/CE (utilizzati ad esempio per la combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale). Gli operatori economici dovranno inoltrare al Comitato ETS2 le comunicazioni relative alle proprie emissioni, a partire dal 30 aprile 2025.
Dal 2026 (entro il 30 aprile) tali comunicazioni dovranno essere verificate da un “verificatore accreditato dall’organismo di accreditamento nazionale designato” (art. 42-quaterdecies del D.Lgs. 47/2020). Dal 1° gennaio 2027 è previsto l’avvio dell’asta per le quote di emissioni, analogamente a quanto avviene per l’ETS.
Il Comitato ETS2
Il D.Lgs. 147/2024 detta anche disposizioni relative al Comitato ETS2, incaricato di assicurare l’attuazione della nuova normativa.
Si tratta di “un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, due dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di cui uno appartenente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, due dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dal Ministro della Giustizia, due dal GSE e uno dall’ISPRA. Il membro designato dal Ministro della Giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all’attività sanzionatoria”.