FAQ

Risposte alle domande più frequenti circa il richiamo alle valutazioni di conformità nei bandi di gara, realizzate anche sulla base delle segnalazioni dello Sportello bandi, relative a casi reali desunti da bandi di gara non emessi, emessi o aggiudicati.

Accreditamento

Nel caso in cui si voglia accreditare una propria struttura interna come organismo di ispezione, cosa deve essere indicato nel bando di gara o nella richiesta di offerta?

Accredia è l’Ente unico di accreditamento italiano, pertanto non è necessaria l’emissione di un bando di gara e la richiesta di offerta deve essere rivolta direttamente ad Accredia. Occorre specificare che si richiede l’accreditamento della propria unità interna, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, dettagliando precisamente i settori/gli ambiti ispettivi e le norme/specifiche di riferimento, come richiesto nel modulo “Domanda di accreditamento” che può essere scaricata dal sito Accredia: Come accreditarsi

Un bando può richiedere che l’appaltatore organismo di certificazione accreditato fornisca oltre al servizio di certificazione, anche le procedure che devono essere applicate per ottenere tale certificazione? Ovvero, la predisposizione dei documenti / istruzioni / procedure che concorrono a definire il sistema di gestione oggetto di certificazione?

No, poiché la fornitura delle procedure, o comunque la predisposizione o la collaborazione con il soggetto che deve ottenere la certificazione per renderlo conforme alla norma di riferimento per tale certificazione, non è consentita dalle norme internazionali per l’accreditamento, a garanzia della terzietà e dell’indipendenza degli organismi accreditati.

Per un laboratorio, è possibile richiedere l’accreditamento presso un ente diverso da Accredia?

L’art. 7, Reg. CE 765/2008, prevede che gli organismi di valutazione della conformità possono chiedere l’accreditamento ad un organismo nazionale di accreditamento diverso da quello di appartenenza – ovvero nel caso di un laboratorio italiano, diverso da Accredia – in casi eccezionali ossia solo ed esclusivamente in una delle seguenti situazioni:

  • qualora lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia deciso di non istituire un organismo nazionale di accreditamento e non sia ricorso all’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. Nel caso dell’Italia tale fattispecie non è configurabile, attesa l’investitura di Accredia quale Ente Unico Nazionale di accreditamento;
  • qualora gli organismi nazionali di accreditamento non effettuino l’accreditamento relativamente alle attività di valutazione della conformità per le quali viene chiesto l’accreditamento;
  • qualora gli organismi nazionali di accreditamento non abbiano superato positivamente la valutazione “inter pares” relativamente alle attività di valutazione della conformità per le quali viene chiesto l’accreditamento. Nel caso dell’Italia tale fattispecie non è configurabile in quanto Accredia ha superato la valutazione relativamente a tutti gli accreditamenti che gestisce.
Dovendo redigere un bando di gara (o una richiesta di offerta) per il servizio di Verifica di Ascensori e Montacarichi è sufficiente richiedere che la prestazione sia resa da organismi di ispezione di tipo “A” per la verifica di ascensori?

No. Questa tipologia di servizio, come previsto dal DPR 162/99 così come modificato e integrato dal DPR 8/2015, può essere erogata in alternativa da organismi di ispezione di tipo “A”, purché accreditati per la verifica periodica degli ascensori, oppure da organismi di certificazione di prodotto accreditati per la Direttiva 2014/33/UE “Ascensori e componenti di sicurezza”, autorizzati e notificati dal MiSE.

Una stazione appaltante ha intenzione di affidare lo svolgimento di analisi per le quali è richiesto per legge l’accreditamento da parte dei laboratori che le effettuano (es. acque). E’ necessario circoscrivere la partecipazione alla procedura di affidamento ai soli laboratori accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 o è possibile prevedere la partecipazione di laboratori non accreditati che si impegnino a conseguire l’accreditamento entro un certo termine?

Ove richiesto dalla normativa vigente, il requisito dell’accreditamento dovrebbe essere ritenuto un requisito di idoneità professionale e, dunque, posseduto – ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e alla luce della consolidata giurisprudenza in materia – sin dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e mantenuto per tutta la durata dell’appalto.

Conseguentemente, non appare corretto consentire che alla procedura di affidamento partecipino laboratori non accreditati, che si impegnino a conseguire l’accreditamento entro un certo termine.
Si precisa, altresì, che la tempistica necessaria al conseguimento dell’accreditamento non può essere stimata con certezza, atteso che la durata delle verifiche dipende anche dal grado di maturità e collaborazione del soggetto richiedente.

È corretto richiedere all’interno di un bando pubblico il possesso di “sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001” senza tuttavia precisare che debba essere prodotta una certificazione accreditata ai sensi del Regolamento n. 765/2008? Se non fosse richiesta la certificazione accreditata, chi avrebbe la responsabilità di verificare che tale requisito sussista effettivamente?

Pur non essendovi una specifica norma che vieti di formulare la richiesta nei termini sopra riportati, si evidenzia che una tale previsione imporrebbe all’Amministrazione procedente di verificare a propria cura e analiticamente, per ciascun soggetto che risponde al bando, se lo stesso effettivamente abbia o meno implementato i predetti sistemi, il che, oltre a risultare estremamente gravoso e poco efficiente nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica che deve concludersi in tempi certi, potrebbe risultare anche di difficile se non impossibile attuazione in carenza di figure dotate di idonea competenza all’interno dell’Amministrazione stessa.

Se si trattasse di un bando assoggettato alle Direttive europee in materia di appalti (Dir. 2014/24/UE, Dir. 2014/25/UE) e concessioni (Dir. 2014/23/UE), e al Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) non potrebbe, difatti, essere richiesta, a comprova del requisito, un’attestazione rilasciata da organismi terzi che non fossero accreditati ai sensi del Reg. europeo n. 765/2008. L’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 (che recepisce l’analoga disposizione eurounitaria) prevede, difatti, che “Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.”

Questa norma si applica ai bandi per l’affidamento di commesse pubbliche, ma la ratio sottesa – ovvero quella di garantire, nel superiore interesse pubblico, una particolare attendibilità dell’attestazione in questione, che prevenga anche distorsioni della concorrenza e possibili comportamenti fraudolenti – dovrebbe applicarsi a qualsiasi tipologia di bando pubblico.

Come si può verificare che una valutazione di conformità sia stata rilasciata da Organismo effettivamente accreditato per le attività dichiarate?

Il certificato di accreditamento rilasciato da Ente di accreditamento aderente ad EA deve necessariamente riportare il marchio dell’Ente che lo rilascia.  Se si tratta di un organismo accreditato da Accredia, per accertare la veridicità del certificato è sufficiente verificarne la presenza nel data base sul sito Accredia: dal data base è possibile scaricare il certificato che riporta lo scopo di accreditamento, la data di emissione del certificato e il termine di validità dell’accreditamento.

Un operatore economico certificato da un organismo estero può partecipare a una gara per cui si richiede il possesso di una certificazione?

Sì, se la certificazione è rilasciata da un Ente di accreditamento che opera ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008.

In una gara indetta in data 26.05.2023 con data presentazione istanze di partecipazione 07.07.2023 dalla SA da un Comune, il secondo classificato ha presentato ricorso avverso all'aggiudicazione e tra le motivazioni ne ha indicato una relativa al certificato di accreditamento dell’azienda X aggiudicataria del Lotto 1, in RTI con Y. Nello specifico la controparte ritiene che il certificato prodotto dall'Operatore economico non sia valido poiché l'ente che lo ha rilasciato è accreditato da UKAS (ente inglese non riconosciuto in Italia e per le gare in Europa a seguito della Brexit) e non da un ente certificatore riconosciuto in Italia. Si chiede di fornire informazioni in merito alla validità o meno del certificato per la gara.

La spendibilità delle certificazioni emesse da organismi accreditati da UKAS ha suscitato, successivamente alla c.d. “Brexit” molte incertezze interpretative.
Il Consiglio di Stato, che aveva dapprima negato – sulla scorta di un parere reso dall’EA – la spendibilità delle dette certificazioni nell’ambito delle gare per l’affidamento di appalti pubblici, con la sentenza 9 novembre 2023 n. 9628 è tuttavia tornato sui propri passi.

Con quest’ultima sentenza, tenuto anche conto dei chiarimenti successivamente forniti dalla medesima EA e del fatto che quest’ultima ha modificato il proprio Statuto proprio al fine di permettere ad UKAS di mantenere lo status di full member dei network internazionali di accreditamento, il Consiglio di Stato ha concluso che le valutazioni di conformità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento di altro Stato europeo, firmatario dell’accordo EA MLA, qual è l’ente britannico UKAS, sono equivalenti alle valutazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri e dunque pienamente utilizzabili anche nelle gare pubbliche.

Gli accordi di mutuo riconoscimento, difatti, rispondono al principio fondamentale, richiamato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza di novembre, “Accredited once, accepted everywhere” ovvero “accreditato una volta, accettato ovunque”.

L’indirizzo giurisprudenziale da ultimo espresso con la sentenza Consiglio di Stato n. 9628/2023 appare certamente più in linea con lo spirito e i principi del Regolamento n. 765/2008 e risulta condiviso anche dall’ANAC, che già in precedenza aveva affermato nelle proprie delibere tale equivalenza. Indipendentemente, dunque, dal fatto che si tratti di una gara indetta a maggio – e quindi prima che il Consiglio di Stato modificasse il proprio orientamento interpretativo sul punto – la produzione in quella sede di una certificazione rilasciata da ente accreditato da UKAS appare valida e legittima.

Avvalimento (appalti pubblici)

E’ possibile ricorrere all’avvalimento per comprovare il requisito del possesso della certificazione di qualità del sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001?

Sino al 2014 era prevalente anche in giurisprudenza la posizione – che consideriamo oggettivamente più corretta – che riteneva la certificazione di qualità un requisito strettamente soggettivo e personale, con la conseguenza che lo stesso non avrebbe mai potuto legittimamente formare oggetto di avvalimento. Successivamente l’orientamento è mutato ed è stata riconosciuta la possibilità di ricorso all’avvalimento anche per il requisito della certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale, a patto però che venga dimostrata l’effettiva messa a disposizione di tutti gli elementi, complessivamente e organicamente intesi, che hanno concorso al rilascio della certificazione, essendo la stessa inerente ad un determinato sistema aziendale e preordinata a garantire un elevato livello di qualità nell’esecuzione del rapporto contrattuale.
Come ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. V, 27-07-2017, n. 3710) “quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane in capo all’ausiliaria”. Sarà, pertanto, onere della stazione appaltante accertare che il contratto di avvalimento prodotto nello specifico caso sia effettivamente idoneo a garantire la messa a disposizione dell’intera organizzazione azienda, come sopra specificato.

Nel caso in cui un bando di gara richieda che i beni oggetto di una fornitura siano dotati di una specifica certificazione (nella specie UNI EN 1729:2016) è possibile, in alternativa, fornire una dichiarazione del fabbricante o del concorrente relativa alla conformità del prodotto alle caratteristiche richieste?

La valutazione di conformità sotto accreditamento si fonda su un sistema di controlli posti in essere da organismi accreditati aventi un elevato grado di indipendenza, professionalità e terzietà, che a propria volta sono assoggettati a periodiche verifiche dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell’accreditamento.
Per tale ragione l’art. 82 del Codice Contratti prevede espressamente delle limitazioni alla possibilità di fornire “prove equivalenti” alle valutazioni di conformità accreditate.
In particolare, il comma 2 prevede che le stazioni appaltanti “accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1 [cioè le valutazioni di conformità accreditate], ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all’operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.” La giurisprudenza ha correttamente osservato proprio con riferimento alla certificazione UNI EN 1729:2016, (cfr. TAR Napoli sent. 1358/2019) che, in disparte la considerazione che in taluni casi appare altamente improbabile che si possa fornire una prova effettivamente equivalente (ovvero avente lo stesso valore e la stessa attendibilità) di una certificazione accreditata, certamente tale non è una mera “dichiarazione di conformità” non comprovata da idonea documentazione. La “dichiarazione”, sia essa del fabbricante o del concorrente, certamente non risponde a quanto richiesto dalla norma, sia perché manca radicalmente del requisito della terzietà e dell’indipendenza, sia perché non costituisce una “documentazione tecnica” comprovante l’effettiva sussistenza delle caratteristiche richieste. Senza contare che, in ogni caso, la prova equivalente potrebbe essere validamente presa in considerazione solo ove fosse comprovata l’impossibilità di accedere alla valutazione di conformità accreditata per ragioni non imputabili all’operatore economico concorrente.

Prova del possesso di accreditamento/verifica di conformità

Il documento che mi è stato fornito a comprova della verifica di conformità richiesta non riporta il marchio dell’Ente di accreditamento. E’ comunque una valutazione di conformità accreditata?

Se una valutazione di conformità non riporta il marchio dell’Ente di accreditamento generalmente non è accreditata; vi sono casi nei quali può mancare, se così è stato concordato tra organismo ed Ente di accreditamento. La verifica del possesso da parte dell’organismo dell’accreditamento specifico per la valutazione di conformità oggetto del requisito deve essere verificata nella banca dati di Accredia.

Prova dell’equivalenza (appalti pubblici)

Nel caso in cui un bando di gara richieda che i beni oggetto di una fornitura siano dotati di una specifica certificazione (nella specie UNI EN 1729:2016) è possibile, in alternativa, fornire una dichiarazione del fabbricante o del concorrente relativa alla conformità del prodotto alle caratteristiche richieste?

La valutazione di conformità sotto accreditamento si fonda su un sistema di controlli posti in essere da organismi accreditati aventi un elevato grado di indipendenza, professionalità e terzietà, che a propria volta sono assoggettati a periodiche verifiche dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell’accreditamento.
Per tale ragione l’art. 82 del Codice Contratti prevede espressamente delle limitazioni alla possibilità di fornire “prove equivalenti” alle valutazioni di conformità accreditate.
In particolare, il comma 2 prevede che le stazioni appaltanti “accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1 [i.e. le valutazioni di conformità accreditate], ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all’operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.” La giurisprudenza ha correttamente osservato proprio con riferimento alla certificazione UNI EN 1729:2016, (cfr. TAR Napoli sent. 1358/2019) che, in disparte la considerazione che in taluni casi appare altamente improbabile che si possa fornire una prova effettivamente equivalente (ovvero avente lo stesso valore e la stessa attendibilità) di una certificazione accreditata, certamente tale non è una mera “dichiarazione di conformità” non comprovata da idonea documentazione. La “dichiarazione”, sia essa del fabbricante o del concorrente, certamente non risponde a quanto richiesto dalla norma, sia perché manca radicalmente del requisito della terzietà e dell’indipendenza, sia perché non costituisce una “documentazione tecnica” comprovante l’effettiva sussistenza delle caratteristiche richieste. Senza contare che, in ogni caso, la prova equivalente potrebbe essere validamente presa in considerazione solo ove fosse comprovata l’impossibilità di accedere alla valutazione di conformità accreditata per ragioni non imputabili all’operatore economico concorrente.

Nel caso in cui un bando di gara richieda il possesso di una certificazione accreditata EMAS, è possibile produrre in alternativa una dichiarazione resa da un consulente tecnico esterno?

La valutazione di conformità sotto accreditamento si fonda su un sistema di controlli posti in essere da organismi accreditati aventi un elevato grado di indipendenza, professionalità e terzietà, che a propria volta sono assoggettati a periodiche verifiche dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell’accreditamento.
Per tale ragione l’art. 87 del Codice Contratti prevede espressamente delle limitazioni alla possibilità di fornire “prove equivalenti” alle valutazioni di conformità accreditate con riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS).
In particolare, il comma 2, secondo periodo, prevede che le stazioni appaltanti “Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile” La giurisprudenza ha correttamente osservato, proprio con riferimento alla certificazione EMAS (cfr. TAR Lazio – Roma sent. 8511/2018) che la dichiarazione di un consulente tecnico incaricato dall’operatore economico concorrente non soddisfa la previsione normativa, in quanto la locuzione “prove documentali” ai sensi dell’art. 87, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, sta ad indicare in ogni caso un concetto ontologicamente diverso, il quale postula un “quid pluris” rispetto ad una mera dichiarazione di scienza quale quella del professionista incaricato dal concorrente.
Vale la pena sottolineare che la formulazione attuale dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 – che fa espresso riferimento al sistema delle valutazioni di conformità sotto accreditamento, prevedendo i sopra richiamati limiti alla prova di equivalenza – è profondamente diversa da quella dell’abrogato art. 44 del D.Lgs. 163/2006, nella cui vigenza la giurisprudenza amministrativa era giunta a differenti conclusioni, affermando in sostanza che la valutazione di conformità accreditata avrebbe semplicemente esonerato la stazione appaltante dalla verifica specifica dei requisiti richiesti in capo al concorrente. Tale interpretazione, tuttavia, sarebbe oggi radicalmente contrastante con le disposizioni delle nuove direttive europee, recepite nel citato art. 87 del codice.

Che validità ha una valutazione svolta in Europa da un CAB non stabilito in Europa?

A: I commi 1 e 2 dell’art. 82 del Codice prevedono:

“1…. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all’operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto”

L’art. 87 prevede:

“1…….Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell’articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.”

I concetti di “organismo della valutazione della qualità equivalente” e “certificato equivalente”, dato il tenore complessivo delle due disposizioni e il riferimento al Regolamento n. 765/2008, devono essere interpretati nel senso di “organismo di valutazione della conformità stabilito in altro stato membro ed accreditato dall’Ente di accreditamento di riferimento ai sensi del Regolamento 765/2008” e “certificato rilasciato da organismo di valutazione della conformità stabilito in altro stato membro ed accreditato dall’Ente di accreditamento di riferimento ai sensi del Regolamento 765/2008”.
Le norme ora richiamate non contemplano espressamente l’ipotesi di organismi e certificati extraeuropei, i quali potrebbero tuttavia rilevare come “mezzi di prova appropriati” e “altre prove documentali” che, per essere accettate, necessitano della valutazione, in primis, della sussistenza dei presupposti indicati dalle norme (i.e. impossibilità di accedere ai certificati richiesti dalla documentazione di gara per motivi non imputabili all’operatore economico) e, in secundis, del merito della certificazione rilasciata allo scopo di verificarne l’effettiva comparabilità con quella richiesta.

Un ultimo problema che potrebbe porsi rispetto a questa ricostruzione è relativo alla validità della certificazione rilasciata da un ente britannico post Brexit (da considerarsi quindi extraue): in un caso che riguarda questa situazione la giurisprudenza amministrativa ha rigettato la censura proposta dalla ricorrente basandosi proprio su una circolare Accredia che afferma che nulla varia in ordine alla validità delle certificazioni rilasciate da enti britannici per due anni post-Brexit: «Conservano infatti piena validità i certificati di accreditamento rilasciati dall’Ente UKAS (United Kingdom Accreditation Service), che mantiene il suo status di full member dei network internazionali di accreditamento EA (European co-operation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), e rimane firmatario dei relativi Accordi di Mutuo Riconoscimento IAF MLA e ILAC MRA a livello mondiale ed EA MLA a livello europeo».

Valutazioni di conformità accreditate

Generale

In un bando redatto da una pubblica amministrazione è corretto indicare il possesso di certificazioni/valutazioni di conformità senza specificare che siano accreditate? Cosa comporta?

L’art. 82 del D.Lgs. 50/2016, recita:

“Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento UE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.”

La norma, quindi, riferendosi a «relazioni di prova o certificati» intende più propriamente tutte le valutazioni di conformità. L’accreditamento è richiesto per accertare la competenza dell’organismo di valutazione della conformità a svolgere il proprio compito, ed è, pertanto, opportuno che oltre a specificare che l’organismo di certificazione debba essere accreditato, si specifichi anche che lo sia per le valutazioni conformità richieste dal bando.

In teoria, l’omissione delle specificazioni indicate, laddove la stazione appaltante abbia fatto riferimento all’art. 82 o, comunque, abbia utilizzato la dicitura “valutazione della conformità” o “relazione di prova” o “certificato” implicherebbe comunque l’obbligatorietà dell’accreditamento in forza della disposizione sopra riportata. Tuttavia, allo scopo di evitare interpretazioni errate e conseguenti contestazioni, è opportuno specificare nei bandi, in corrispondenza della richiesta di certificazioni/valutazioni di conformità, che queste siano rilasciate da organismi accreditati specificamente per il rilascio delle stesse.

In un bando pubblico in cui si richiedano certificazioni/valutazioni di conformità, oltre a richiedere che siano rilasciate da organismi accreditati, è necessario sempre specificare che sono ammissibili anche prove equivalenti?

La specificazione può essere omessa, rimanendo l’obbligo per la SA di accertare eventualmente l’equivalenza di altre prove, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 50/2016.

Analisi mediche

E’ possibile richiedere che delle analisi mediche siano accreditate? Se sì, quali sono le garanzie che derivano dall’accreditamento?

E’ possibile richiedere che il laboratorio che effettua le analisi mediche sia accreditato ai sensi della norma ISO 15189. L’accreditamento dei laboratori clinici secondo la norma ISO 15189 prevede la verifica dell’adeguatezza del sistema di gestione e della competenza tecnica, in particolare relativamente a competenza del personale, appropriatezza degli esami, corretto prelievo e trasporto dei campioni, idoneità dei locali, confrontabilità dei risultati, adeguatezza dei tempi di risposta e chiarezza dei referti. E’ anche possibile accreditare i prelievi e i POCT, ovvero le analisi mediche eseguite al di fuori delle strutture del laboratorio che possono richiedere strumentazione collocata in prossimità del paziente per l’esecuzione immediata dell’esame. Per POCT è necessario l’accreditamento non solo ai sensi della norma ISO 15198, ma anche della norma ISO 22870.

Certificazioni

Nel caso in cui venga bandita una gara per l’attività di preparazione di pasti e la loro somministrazione, compreso il trasporto di pasti caldi, è corretto escludere un concorrente che presenta un certificato che riporta correttamente lo scopo (preparazione, somministrazione e trasporto pasti) ma indica il solo settore IAF 30 (ristorazione) e non menziona il settore IAF 31 (trasporto)?

La stazione appaltante deve valutare prioritariamente lo scopo del certificato prodotto in relazione all’oggetto dell’appalto. A tal fine, la stazione appaltante dovrebbe contattare l’organismo di certificazione che ha rilasciato la valutazione di conformità e chiedere dei chiarimenti. In particolare, dovrebbe essere richiesto se l’indicazione riportata nel certificato relativamente al trasporto di pasti caldi sia corretta e quando sia stato effettivamente verificato il servizio, chiedendo altresì di fornirne evidenza. Può avvenire, difatti, che l’organismo di certificazione riporti solo il settore IAF principale (nel caso di specie la ristorazione) omettendo di citare i secondari (come nel caso di specie il trasporto).

Nel caso in cui si richieda un servizio di certificazione, è possibile subordinare il pagamento solo all’esito positivo e, quindi, al rilascio della certificazione?

No. Una tale previsione, difatti, potrebbe compromettere l’indipendenza e l’imparzialità dell’organismo di certificazione.

L’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente che l’adozione di un sistema gestionale conforme alla OHSAS 18001, essendo lo stesso considerato rispondente ai requisiti previsti dall’articolo in questione, ha efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa dell’ente. Il sistema conforme alla nuova norma ISO 45001 ha la medesima efficacia?

Un sistema gestionale certificato conforme alla norma ISO 45001 – approvata solo nel 2018 e, quindi, successivamente alla stesura dell’articolo citato – è senza dubbio almeno equivalente ad un sistema conforme allo standard britannico OHSAS 18001, risultando anzi maggiormente evoluto e completo sotto il profilo dell’analisi dei rischi e sotto ulteriori aspetti. La norma BS OHSAS 18001 è stata ritirata e le relative certificazioni non sono più valide, proprio a motivo dell’avvenuta approvazione del più evoluto standard internazionale ISO 45001.

Nel caso si intenda ottenere una certificazione ISO 9001 da un organismo di certificazione accreditato, è corretto richiedere una proposta per la fornitura del servizio di verifiche ispettive esterne per valutare la conformità alla Norma UNI EN ISO 9001 dei sistemi di gestione per la qualità?

No. Una richiesta in tal senso è ambigua, il bando dovrebbe richiedere il servizio finalizzato all’ottenimento di una certificazione UNI EN ISO 9001.

Il bando di gara finalizzato ad ottenere da un organismo di certificazione accreditato la certificazione UNI EN ISO 9001 per strutture diverse, può definire in modo tassativo la durata delle verifiche ispettive relative ad ogni struttura?

No, la durata della verifica è definita dall’organismo di certificazione in base alle norme tecniche di riferimento che l’organismo deve seguire per mantenere l’accreditamento. L’indicazione di una durata massima da parte della stazione appaltante potrebbe essere inserita solo se pari a quella definita dai documenti IAF o regolamenti settoriali dell’Ente di accreditamento, da citare espressamente nel bando stesso.

Il bando di gara può prevedere che la valutazione di conformità richiesta sia rilasciata da uno specifico operatore accreditato?

No, a meno che non esista effettivamente un unico operatore accreditato per il rilascio della specifica valutazione di conformità. Si tratta, tuttavia, di un’evenienza se non impossibile altamente improbabile atteso che l’accreditamento è accessibile a tutti. In presenza di una pluralità di operatori accreditati, una previsione del tipo indicato risulterebbe illegittima in quanto indebitamente restrittiva della concorrenza e lesiva della par condicio.

Il bando contiene un riferimento a requisiti contenuti in una norma o specifica tecnica inesistente/superata, come devo comportarmi in sede di partecipazione alla gara?

Occorre far presente alla stazione appaltante tale circostanza, chiedendo espressamente che la lex specialis di gara venga rettificata eliminando il riferimento al documento inesistente/superato e sostituendolo con un riferimento corretto. Ove il riferimento errato risultasse essenziale per poter formulare correttamente l’offerta, in mancanza di rettifica da parte della stazione appaltante il bando dovrebbe essere impugnato.

Nella determinazione delle tariffe dei servizi di valutazione della conformità richiesti a soggetti accreditati, i bandi devono tenere conto di requisiti vincolanti posti dalle norme di valutazione di conformità o di accreditamento?

Gli organismi di valutazione della conformità accreditati devono applicare i tariffari in modo non discriminatorio, eventuali requisiti vincolanti possono essere però stabiliti da disposizioni legislative, in tal caso obbligatorie per le stazioni appaltanti che redigono i bandi.

Quali riferimenti normativi dovrebbe tenere presenti il soggetto pubblico che, nel bandire una gara, inserisca requisiti di qualificazione per i professionisti chiamati a fornire i servizi richiesti?

La Legge 4/2013 disciplina le c.d. Professioni non organizzate, ovvero quelle che non prevedono, per poter essere esercitate, l’iscrizione obbligatoria in Albi o Collegi. Per tali professioni la legge citata, come indicato all’art. 6, promuove la qualificazione della prestazione professionale basata sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, valutata da organismi di certificazione accreditati da Accredia (art. 9 u.c.). Pertanto, pur non essendovi una prescrizione normativa specifica, appare conforme allo spirito della norma citata che le stazioni appaltanti facciano riferimento in via prioritaria e qualora effettivamente disponibili, alle certificazioni predette per valutare la qualificazione delle prestazioni rese dagli esercenti professioni non organizzate. Peraltro, tale riferimento appare conforme anche al dettato dell’art. 23 c. 15 del Codice, che prevede che i progetti dei servizi a base di gara debbano riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

La stazione appaltante può bandire una gara in cui è attribuito, per la valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio premiale consistente nel possesso di una specifica certificazione, con implicita esclusione di altre certificazioni che hanno per oggetto contenuti simili o equiparabili?

Sì, è possibile con le seguenti precisazioni. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Piemonte sent. n. 1302/2018) è legittima la richiesta di un tipo di certificazione appartenente ad un preciso sistema europeo di certificazione (nella fattispecie esaminata dal TAR Piemonte, ISO 14001 e EMAS). In tal caso, comunque, ai sensi degli artt. 87 o 82 del Codice dei contratti pubblici, sarà possibile per l’operatore economico produrre documentazione attestante di possedere, nella sostanza, caratteristiche equivalenti, previa dimostrazione di non aver potuto, incolpevolmente, accedere alla specifica certificazione richiesta. L’art. 87 e l’art. 82 del Codice si riferiscono alle certificazioni accreditate rilasciate nell’ambito di applicazione del Reg. 765/2008. Laddove la stazione appaltante indichi una “certificazione” non accreditata, in applicazione del generale principio dell’equivalenza, dovrebbe sempre essere consentito all’operatore economico produrre certificazioni equivalenti sotto il profilo sostanziale, atteso che diversamente la prescrizione violerebbe i principi di proporzionalità e parità di trattamento di cui all’art. 30 del medesimo Codice.

Come è possibile verificare quali attività di un operatore economico ricadono sotto il sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001?

Il certificato deve riportare le attività che l’organismo di certificazione ha sottoposto a verifica, e le aree aziendali o le sedi dove queste sono esercitate. L’operatore economico può infatti decidere di limitare il campo di applicazione/lo scopo del sistema di gestione. Il campo di applicazione/lo scopo descritto nel certificato indica i confini entro cui una organizzazione ha applicato il sistema di gestione per la qualità verificato dal CAB: per es. una organizzazione potrebbe decidere di far certificare il sistema di gestione applicato nella produzione di un certo bene, ma non di altri, così come nell’erogazione di taluni servizi erogati ma non di tutti.
La verifica della validità del certificato presentato per un bando di gara deve quindi comprendere sia il confronto delle attività descritte nello scopo del certificato con quelle richieste nel bando, sia l’accertamento che le attività svolte per il bando siano effettivamente condotte dalla sede/area aziendale il cui sistema di gestione ricade sotto la certificazione, anch’esse chiaramente indicate nel certificato.

E’ possibile inserire una dichiarazione attestante la conformità legislativa in un rapporto di audit o in un certificato ISO 9001 emesso da un organismo accreditato?

Lo standard ISO 17021-1:2015 (norma di accreditamento per gli organismi che rilasciano certificazioni di conformità alla ISO 9001) al § 9.2.1.2 specifica che un audit di certificazione di sistema di gestione, non è un audit di conformità legale e pertanto un organismo accreditato per rilasciare certificazioni ISO 9001 non può dichiarare la conformità legale in esito alla verifica di conformità svolta sul sistema di gestione, a pena di rilievi in fase di accreditamento. 

Si può subappaltare l’attività di certificazione di un sistema di gestione per la qualità conforme alla UNI EN ISO 9001?

È possibile subappaltare l’attività di certificazione, compresi gli audit, rispettando i requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 per il subappalto. È vietato però subappaltare la fase di delibera per l’emissione, il diniego, la sospensione o il ritiro della certificazione. L’organismo di certificazione che contravvenisse a questo precetto perderebbe l’accreditamento.

Ispezioni

Nel caso in cui si voglia richiedere un’ispezione accreditata, è comunque necessario che vi sia una norma/specifica ben precisa rispetto alla quale verificare la conformità del prodotto/servizio da sottoporre a ispezione? L’attività ispettiva implica la risoluzione delle eventuali carenze riscontrate?

L’attività di ispezione si differenzia da quella di certificazione perché non viene sempre svolta a fronte di una norma/specifica ben precisa, ma può essere condotta anche con riferimento a requisiti generali, attraverso una ponderazione, basata sulla professionalità dell’ispettore. Il fatto, quindi, che si tratti di un ispettore i cui requisiti di competenza, indipendenza e professionalità siano stati verificati nel processo di accreditamento dell’organismo in cui opera diventa un elemento essenziale per attribuire fiducia al risultato dell’ispezione. Va tenuto presente, comunque, che l’attività ispettiva non richiede la gestione e risoluzione degli eventuali aspetti carenti riscontrati durante l’ispezione (cosa richiesta invece con la certificazione, che garantisce la conformità nel tempo, e non solo la valutazione della conformità in un dato istante). Es: ispezionare una nave prima della sua partenza, per scongiurare eventuali criticità durante la navigazione (analisi puntuale), è differente dal certificare che il sistema produttivo in un certo cantiere mantenga nel tempo gli stessi standard di produzione.

Materiali di riferimento

Per la fornitura delle soluzioni idroalcoliche da usare in laboratorio di prova ci si deve rivolgere ad un laboratorio di taratura o a un produttore di materiale di riferimento?

Se la fornitura riguarda una materiale di riferimento destinato all’uso previsto di laboratorio, da conservare e maneggiare con particolare accortezza e dovendo esserne garantita la stabilità nel tempo e la omogeneità ad ogni prelievo e fino all’esaurimento, nonché disporre di una data di scadenza, è necessario rivolgersi ad un produttore di materiale di riferimento accreditato che riporterà tali informazioni sui documenti associati al materiale.

Prove

Per quale ragione non è sufficiente richiedere che un’attività di prova o di taratura venga svolta da un laboratorio certificato UNI EN ISO 9001 ed è necessario invece richiedere che l’attività sia svolta da un laboratorio accreditato? Non si tratta comunque di sistemi rientranti nell’operatività del Reg. 765/2008?

La certificazione offre fiducia sul fatto che il sistema di gestione interno al laboratorio sia in grado di gestire correttamente i processi interni di prova e taratura, ma l’organismo che rilascia la certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 non effettua alcuna verifica diretta sulla capacità di effettuare le attività di prova, e/o di taratura, al fine di garantire l’affidabilità dei risultati ottenuti né effettua alcuna verifica sulle condizioni che rendono “riferibili” dal punto di vista metrologico i risultati delle tarature.

I laboratori di prova accreditati possono affidare attività a laboratori esterni?

I laboratori di prova accreditati possono affidare a laboratori di prova esterni attività di prova/campionamento previa verifica della loro competenza e informandone il cliente, che deve dare il proprio consenso scritto all’affidamento. In tali casi sul rapporto di prova deve essere riportata l’indicazione che la prova/campionamento, è stata eseguita in subappalto. Si precisa che l’accreditamento del subcontraente, da parte di un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA MLA o MRA ILAC, per l’attività subappaltata ne dimostra la competenza.

In particolare, le attività che i laboratori di prova accreditati possono affidare a laboratori di prova esterni sono (vedi Regolamento Accredia RT-08):

  • attività per le quali il laboratorio è accreditato, per ragioni impreviste ed eccezionali (es. guasto improvviso di una apparecchiatura);
  • attività per le quali il laboratorio non è accreditato, in tal caso sul rapporto di prova, in corrispondenza delle prove subappaltate, si riporta il riferimento all’accreditamento del laboratorio esterno (vedi Regolamento Accredia RT-08, punto 7.8.2.1).

Prove interlaboratorio

Quali strumenti ha a disposizione un laboratorio accreditato per monitorare l’affidabilità delle prove svolte?

I laboratori accreditati possono accedere alle prove valutative interlaboratorio, gestite da organizzatori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17043, noti come Proficiency Testing Providers (PTP). Le prove interlaboratorio sono uno strumento di autocontrollo che permette al singolo laboratorio accreditato di mettere a raffronto il proprio operato con quello degli altri, ottenendo un riscontro sull’affidabilità delle proprie prestazioni o sulla necessità di indagare su potenziali problemi.

Tarature

Per quale ragione non è sufficiente richiedere che un’attività taratura venga svolta da un laboratorio certificato UNI EN ISO 9001 ed è necessario invece richiedere che l’attività sia svolta da un laboratorio accreditato? Non si tratta comunque di sistemi rientranti nell’operatività del Reg. 765/2008?

La certificazione offre fiducia sul fatto che il sistema di gestione interno al laboratorio sia in grado di gestire correttamente i processi interni di taratura. Tuttavia, l’organismo che rilascia la certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 non effettua alcuna verifica diretta sulla capacità di effettuare le attività di taratura, al fine di garantire l’affidabilità dei risultati ottenuti, né effettua alcuna verifica sulle condizioni che rendono “riferibili” dal punto di vista metrologico i risultati delle tarature.

Se si vuole una taratura accreditata, quali elementi devono essere contenuti nella relativa richiesta?

Ai fini della richiesta, da parte di un’organizzazione, di una taratura accreditata è necessario specificare, nell’ambito della richiesta di offerta/bando, le informazioni riferite alla grandezza; i tipi di strumenti che il laboratorio può tarare o i tipi di misurazione che esso può eseguire; i campi di misura e le corrispondenti condizioni di misura (per esempio, nel caso delle grandezze elettriche, la gamma di frequenza); le corrispondenti incertezze di misura.

Verifiche

Con riferimento agli impianti elevatori, è corretto che venga bandita un’unica gara per l’affidamento sia delle attività di verifica di cui all’art. 13 e/o 14 del DPR 162 del 30/04/1999 che delle attività di manutenzione di cui all’art. 15 del medesimo DPR?

No, non è corretto.
Deve, difatti, considerarsi che le verifiche di cui agli artt. 13 e 14 citati possono (e devono) essere svolte unicamente dai soggetti nelle medesime norme indicati, ovvero:

  • l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
  • la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
  • la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all’articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
  • gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato V o VIII ;
  • gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012, e successive modificazioni, dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del Regolamento CE 765/2008.

Di contro, le attività di manutenzione di cui all’art. 15 devono essere necessariamente effettuate da persona munita di certificato di abilitazione o ditta specializzata ovvero operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Non ci si deve far trarre in inganno dalla circostanza che l’articolo 15 citato faccia riferimento ad una serie di operazioni tecniche, dirette ad accertare il grado di usura di alcune parti dell’impianto e facenti parte della manutenzione, denominandole “verifiche”.
Peraltro, non sarebbe legittimo neppure configurare le due diverse tipologie di prestazioni (le attività di cui agli artt. 13 e 14 da un lato e l’attività di cui all’art. 15 dall’altro) come prestazioni “principali” e “secondarie” nell’ambito di un medesimo affidamento, permettendo così la costituzione di raggruppamenti verticali di concorrenti. Ciò difatti, considerando la separazione (o più correttamente la vera e propria segregazione) dei due diversi mercati di riferimento, da un lato darebbe luogo ad una “artificiosa aggregazione degli appalti”, ovvero l’illegittimo accorpamento di prestazioni oggettivamente differenti (e nel caso di specie tra loro incompatibili), con violazione dell’art. 51 comma 1 ultimo periodo del codice contratti e, da un lato, determinerebbe un regime della responsabilità degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante oggettivamente incompatibile con i principi di indipendenza e terzietà che devono essere osservati dagli organismi accreditati.

Dovendo stimare l’importo da porre a base di gara per l’affidamento dell’attività di verifica periodica degli impianti elevatori, ai sensi degli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i. è possibile fare riferimento a tariffe o comunque valori stabiliti da Accredia nella qualità di Ente nazionale unico di accreditamento?

No. Tra i compiti attribuiti all’Ente unico di accreditamento non vi è quello di determinare prezzi o tariffe da applicare per lo svolgimento delle valutazioni di conformità da parte dei soggetti accreditati.