Accredia / Certificazioni – privacy

Certificazioni

GDPR e certificazione accreditata

Il GDPR ha sancito l’obbligo per il titolare di predisporre le misure opportune per garantire la conformità del trattamento dei dati effettuato. Accountability, trasparenza e formazione sono i capisaldi della nuova normativa.

Il Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) punta sul principio di accountability, che richiama i concetti di responsabilità, affidabilità e competenza. Il GDPR ha introdotto un concreto rafforzamento degli obblighi di dimostrazione in capo al titolare, al responsabile e alle persone addette al trattamento dei dati. I titolari e le altre figure coinvolte nel trattamento dei dati devono garantire trasparenza, indipendenza e un’adeguata professionalità.

Il GDPR prevede l’istituzione di meccanismi per la certificazione della protezione dei dati personali, nonché di sigilli e marchi, allo scopo di dimostrare la conformità dei trattamenti effettuati dai titolari e dai responsabili del trattamento. In base al Regolamento, l’adesione a un “meccanismo di certificazione” ai sensi dell’articolo 42, ha lo scopo di dimostrare la conformità alle prescrizioni europee dei trattamenti effettuati dai titolari e dai responsabili del trattamento.

GDPR - ARTICOLO 42 - CERTIFICAZIONE

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2. Oltre all’adesione dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento soggetti al presente regolamento, i meccanismi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, possono essere istituiti al fine di dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento non soggetti al presente regolamento ai sensi dell’articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera f). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l’impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

3. La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente.

4. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56.

5. La certificazione ai sensi del presente articolo è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all’articolo 43 o dall’autorità di controllo competente in base ai criteri approvati da tale autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dell’articolo 63. Ove i criteri siano approvati dal comitato, ciò può risultare in una certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo di certificazione fornisce all’organismo di certificazione di cui all’articolo 43 o, ove applicabile, all’autorità di controllo competente tutte le informazioni e l’accesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione.

7. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti. La certificazione è revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui all’articolo 43 o dall’autorità di controllo competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano più soddisfatti i requisiti per la certificazione.

8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.

GDPR - ARTICOLO 43 - ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli organismi di certificazione in possesso del livello adeguato di competenze riguardo alla protezione dei dati, rilasciano e rinnovano la certificazione, dopo averne informato l’autorità di controllo al fine di consentire alla stessa di esercitare i suoi poteri a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera h), ove necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi di certificazione siano accreditati da uno o entrambi dei seguenti organismi:

a) dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56;
b) dall’organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.

2. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono accreditati in conformità di tale paragrafo solo se:

a) hanno dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendenti e competenti riguardo al contenuto della certificazione;
b) si sono impegnati a rispettare i criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 5, e approvati dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell’articolo 63;
c) hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati;
d) hanno istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il modo in cui la certificazione è stata o è attuata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
e) hanno dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da loro svolti non danno adito a conflitto di interessi.

3. L’accreditamento degli organi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ha luogo in base ai criteri approvati dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell’articolo 63. In caso di accreditamento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, tali requisiti integrano quelli previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008 nonché le norme tecniche che definiscono i metodi e le procedure degli organismi di certificazione.

4. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono responsabili della corretta valutazione che comporta la certificazione o la revoca di quest’ultima, fatta salva la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento. L’accreditamento è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato alle stesse condizioni purché l’organismo di certificazione soddisfi i requisiti.

5. L’organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 trasmette all’autorità di controllo competente i motivi del rilascio o della revoca della certificazione richiesta.

6. I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 5, sono resi pubblici dall’autorità di controllo in forma facilmente accessibile. Le autorità di controllo provvedono a trasmetterli anche al comitato. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.

7. Fatto salvo il capo VIII, l’autorità di controllo competente o l’organismo nazionale di accreditamento revoca l’accreditamento di un organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se le condizioni per l’accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate da un organismo di certificazione violano il presente regolamento.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 92 al fine di precisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui all’articolo 42, paragrafo 1.9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere tali meccanismi di certificazione, i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Le certificazioni accreditate ex artt. 42 e 43 GDPR

Attualmente non ci sono schemi di certificazione approvati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) in base al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal momento che le certificazioni esistenti devono superare la verifica di conformità agli articoli 42 e 43 del provvedimento.

Il percorso di riconoscimento prevede infatti l’approvazione degli schemi specifici di certificazione da parte del Garante, e l’accreditamento da parte di Accredia degli organismi che le rilasciano.

Gli organismi vengono accreditati in conformità alla norma ISO/IEC 17065 per svolgere la certificazione di prodotti e servizi e in base ai requisiti aggiuntivi fissati dal Garante a partire dalle Linee Guida 4/2018.

Le certificazioni accreditate per la privacy oggi

Attraverso la certificazione accreditata, attualmente le aziende e i professionisti non possono dimostrare la conformità al Regolamento UE 679/2016, ma possono esibire l’attestazione indipendente di un organismo di parte terza e ottenere vantaggi in termini di sicurezza, efficacia e competitività.

Per questo il settore delle valutazioni della conformità ha attivato una serie di certificazioni in materia di privacy che sono state riconosciute come una garanzia, e un atto di diligenza verso le parti interessate, dell’adozione volontaria di un sistema di analisi e controllo dei principi e delle norme del GDPR.

Aziende pubbliche e private e professionisti possono richiederle agli organismi di certificazione accreditati in base alle norme internazionali:

  • ISO/IEC 17065 per la certificazione di prodotti e servizi
  • ISO/IEC 17021-1 per la certificazione dei sistemi di gestione
  • ISO/IEC 17024 per la certificazione delle persone