Provvedimenti che interessano il mondo delle valutazioni della conformità:
- Conversione DL Rilancio – Legge 77/2020
- Efficienza energetica – D.Lgs. 73/2020
- End of Waste – Decreto del Ministero dell’Ambiente
- Blockchain – Consultazione del MISE
Legge 77/2020 “Rilancio”
Pubblicata lo scorso 18 luglio in Gazzetta Ufficiale (GU n. 180/2020 – S.O n. 25/2020, che riporta anche il testo coordinato), la Legge 77/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha reso definitive le misure previste dal Governo per sostenere il rilancio delle attività produttive dopo il periodo di sospensione determinato dall’emergenza Covid-19.
Tra i vari articoli, il provvedimento prevede il 66 bis, che contiene misure per semplificare le procedure per l’importazione e l’immissione in commercio delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici) e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), affidando all’Infrastruttura per la Qualità un ruolo specifico per rendere efficace tale meccanismo.
La semplificazione prevede infatti una deroga alle normali procedure di verifica della conformità delle mascherine, utilizzando nuovi criteri definiti da due Comitati tecnici. Sotto la presidenza di un rappresentante dell’ISS, per le mascherine chirurgiche, e dell’INAIL, per i DPI, ai comitati partecipano un rappresentante delle Regioni; un rappresentante dell’Ente Unico nazionale di accreditamento; un rappresentante di UNI e un rappresentante degli Organismi Notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie di Accredia.
All’articolo 224 bis, inoltre, la Legge istituisce il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, che verrà definito e regolamentato con decreti concordati tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni.
Il sistema armonizzerà, con modalità da definire, anche i “sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore” della misura e “… con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, adottato di concerto con il Ministro della Salute” istituirà e regolamenterà “un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente unico nazionale per l’accreditamento”.
D.Lgs. 73/2020 di attuazione Direttiva Efficienza energetica
E’ stato pubblicato (GU n. 175/2020) il D.Lgs. 73/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” in vigore dal 29 luglio scorso. Il provvedimento modifica molti articoli del D.Lgs. 102 con cui nel 2014 fu recepita la Direttiva 2012/27/UE.
Alcune modifiche coinvolgono l’Infrastruttura per la Qualità:
- Articolo 2: l’auditor energetico (AE) è una “figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche”. Questa specifica, che vale solo ai fini dell’applicazione del D.Lgs 102/2014, risolve l’impasse relativo alla definizione della figura dell’AE e comporta l’eliminazione dei relativi riferimenti anche dall’art. 12 del D.Lgs 102.
- Articolo 8: l’obbligo di diagnosi energetica non è previsto per quelle imprese che “hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all’allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA che ne cura la conservazione”. Nella nuova disposizione, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, si escludono le diagnosi energetiche svolte nell’ambito di sistemi di gestione conformi a EMAS o alla UNI ISO 14001, previste nella precedente disposizione, e l’obbligo di comunicazione si limita all’ENEA, mentre in precedenza era prevista anche la comunicazione ad ISPRA.
Tra le atre disposizioni del Decreto sono significative le modifiche a:
- Articolo 16: le regioni e gli Enti locali adottano “provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l’efficienza energetica a lungo termine”.
- Articolo 5: è prolungato fino al 2030 l’obbligo di realizzare interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici della PA, previsto dal D.Lgs 102/2014, prima della modifica, fino al 2020.
- Articolo 6: per la dimostrazione dei benefici in tema di consumo energetico ottenuti negli edifici della PA con gli interventi adottati in applicazione degli obblighi indicati nel D.Lgs 102/2014, è prevista la sostituzione dell’attestato di prestazione energetica, previsto all’art. 6 del D.Lgs 192/2005, con la relazione tecnica prevista dall’art. 8 dello stesso Decreto legislativo.
Decreto del Ministero dell’Ambiente 78/2020 sull’End of Waste
E’ stato pubblicato (GU n. 182/2020) il Decreto 31 marzo 2020, n. 78 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che è entrato in vigore il 5 agosto scorso per regolare un settore della materia End of Waste (EoW).
Il provvedimento fissa i requisiti tecnici per assicurare il riutilizzo, per gli scopi definiti nel Decreto, della gomma vulcanizzata ricavata dagli penumatici usati, e quindi rende possibile sottrarli alla discarica realizzando un vantaggio ambientale senza rischi per la salute pubblica. Come strumento di garanzia per la corretta gestione di questa attività viene indicata la certificazione accreditata.
Il produttore di gomma vulcanizzata granulare, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, deve redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiara il rispetto dei requisiti del Decreto, e inviarla all’Autorità competente e all’Agenzia di Protezione Ambientale del proprio territorio. Obbligo che tuttavia decade se il produttore ha un sistema di gestione ambientale, che garantisce i requisiti del Decreto, registrato EMAS o conforme alla norma UNI EN ISO 14001, certificato da un organismo accreditato. La registrazione EMAS è rilasciata anch’essa sulla base di una valutazione di conformità accreditata per lo specifico schema.
Questa modalità di “utilizzo” della certificazione accreditata ne riconosce appieno alcuni valori essenziali: la credibilità, in modalità sussidiaria ai provvedimenti della PA, per attestare il rispetto dei requisiti obbligatori, e un ruolo di semplificazione degli adempimenti amministrativi a vantaggio dei soggetti che intendono operare nei settori regolati dalla legge.
Consultazione del Ministero dello Sviluppo Economico sulla blockchain
Lo scorso luglio il Ministero dello Sviluppo Economico ha promosso la consultazione pubblica “Proposte per la strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain” cui Accredia ha preso parte.
Il termine blockchain, letteralmente “catena di blocchi”, grazie ai molti usi per i quali è stato proposto, è diventato di uso comune, ma non è chiaro quanto siano note le specificità tecniche di questa tecnologia. Si può definire come lo strumento che sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi che consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) in maniera aperta, condivisa e distribuita, senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica. Utilizza tecnologie basate su registri condivisi e garantisce l’inviolabilità e la permanenza delle informazioni e la trasparenza delle transazioni operate su queste informazioni.
Tuttavia la blockchain non dice niente sulla qualità dell’informazione stessa, con il rischio che l’affidabilità dello strumento consolidi permanentemente transazioni basate su dati falsi o imprecisi.
Questa considerazione, unita al proliferare di utilizzi della blockchain a “garanzia” di prodotti e servizi, ha spinto Accredia a partecipare alla consultazione con alcune osservazioni riassunte in due punti principali:
- La garanzia di inviolabilità delle informazioni non assicura l’affidabilità dell’informazione, che può invece essere sostenuta da valutazioni di conformità rilasciate da soggetti accreditati.
- L’utilizzo di informazioni garantite da accreditamento, qualora la blockchain sia utilizzata per progetti candidati a incentivi pubblici, rafforza la fiducia e promuove un sano rapporto pubblico privato.