Sicurezza aree di parcheggio: risoluzione EA su accreditamenti e certificazioni

Secondo il Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale 2023, l’uomo è responsabile di oltre il 90% degli incidenti stradali. L’errore umano comprende, tra le motivazioni principali, sicuramente anche la stanchezza, soprattutto nel caso dei camionisti per i quali è fondamentale riposare in aree di sosta ben attrezzate e sicure.

Per migliorare la tutela e la qualità della vita degli autotrasportatori, il Regolamento delegato UE 2022/1012 integra il Regolamento CE 561/2006 per tutto quello che riguarda la definizione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio e le procedure per la loro certificazione.

In questo ambito, gli organismi che certificano tali aree devono essere accreditati in conformità alla norma ISO/IEC 17021-1 e sono tenuti a rilasciare una dichiarazione di conformità dell’area di parcheggio in accordo con i requisiti dell’Allegato I del Regolamento delegato, che definisce un livello minimo di servizio e una serie di livelli di sicurezza.

Questa dichiarazione di conformità, però, non è compresa tra i requisiti della norma di accreditamento ISO/IEC 17021-1 che dispone, invece, il rilascio da parte degli organismi una dichiarazione di conformità per i sistemi di gestione.

A fronte di questa difformità, il Technical Management Board di EA (EA TMB) ha quindi definito un approccio pragmatico, valido solo per questo specifico ambito, per armonizzare gli interventi sia degli Enti di accreditamento sia degli organismi di certificazione accreditati.

 


Le condizioni per l’accreditamento ISO/IEC 17021-1


Su raccomandazione del Certification Committee di EA (EA CC) il TMB ha così approvato una risoluzione che riguarda il Regolamento delegato (UE) 2022/1012.

Si stabilisce che gli Enti nazionali di accreditamento accreditino gli organismi di valutazione della conformità secondo la norma ISO/IEC 17021-1 alle seguenti condizioni:

  • L’organismo deve includere nelle proprie attività di valutazione un’ispezione e un audit per garantire che l’area di parcheggio sia conforme ai requisiti specifici dell’Allegato I del Regolamento delegato UE 2022/1012. L’ispezione deve soddisfare i requisiti applicabili della norma ISO/IEC 17020. Mentre l’audit, per verificare l’attuazione delle procedure, deve soddisfare i requisiti della norma ISO/IEC 17021-1.
  • L’organismo, e qualsiasi parte della stessa entità giuridica e delle entità sotto il suo controllo organizzativo, non deve essere il progettista, operatore, fornitore o manutentore del servizio certificato; né offrire o fornire consulenza ai suoi clienti; né offrire o fornire consulenza sul sistema di gestione o audit interno ai propri clienti laddove lo schema di certificazione richieda la valutazione del sistema di gestione del cliente (il che non preclude la possibilità di scambio di informazioni tra l’organismo e i suoi clienti).
  • Il certificato deve contenere la dichiarazione che il sistema di gestione garantisce che l’area di parcheggio soddisfa tutte le norme sul livello minimo di servizio di cui alla sezione A dell’allegato I del Regolamento delegato UE 2022/1012, e di tutte le norme di uno dei livelli di sicurezza di cui alla sezione B dell’Allegato I del medesimo Regolamento.

 


Attività di accreditamento e non conformità


L’Ente di accreditamento deve garantire che lo scopo di accreditamento del certificato includa il riferimento ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17021-1, del Regolamento Delegato UE 2022/1012 e del Regolamento CE 561/2006.

Gli organismi di certificazione devono gestire le non conformità in linea con i requisiti della ISO/IEC 17021-1 e della ISO/IEC 17065. Tutti questi requisiti devono essere soddisfatti ai fini del rilascio della certificazione.