La sentenza del Consiglio di Stato n. 5695 del 19 novembre 2014 riassume e ribadisce alcuni principi relativi alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e all’impossibilità di applicare, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.), l’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso di tale certificazione.
In particolare, il Consiglio di Stato afferma che “la certificazione di qualità ISO 9001 … non copre … il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi”. Affermazione analoga è espressa nel parere n. 97 del 19.5.2011 dell’AVCP, attualmente ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione.
Da cui fa discendere che è possibile “assimilare la certificazione di qualità … ad un requisito soggettivo, in quanto attinente ad uno specifico status dell’imprenditore: l’aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità”.
In tal senso, il massimo organo giurisdizionale amministrativo conferma quanto indicato dall’AVCP nella determinazione n. 2 del 1.8.2012, che recita al punto 3 – I requisiti oggetto di avvalimento: “Per partecipare ad una procedura selettiva per l’affidamento di un contratto di appalto pubblico è necessario che un concorrente sia qualificato, cioè in possesso di determinati requisiti richiesti dal bando. Questi si distinguono in due macro categorie: requisiti “generali” o “soggettivi” e requisiti “speciali” o “oggettivi”. I primi, attenendo alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all’avvalimento, l’articolo 49 del Codice, infatti, prescrive che sia l’impresa ausiliaria sia quella ausiliata ne siano provviste direttamente.”
Nell’argomentare la natura del requisito della certificazione, l’AVCP esponeva, nella citata determinazione n. 2 del 1.8.2012 al punto 3.1, una descrizione del significato della certificazione della qualità, che ne chiarisce la soggettività: “La certificazione di qualità esprime ed assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l’intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5695, rappresenta, in ordine temporale, l’ultimo provvedimento giurisprudenziale sull’applicabilità, o meno, dell’istituto dell’avvalimento per il requisito della certificazione UNI EN ISO 9001 nelle gare d’appalto. Sotto questo profilo, però, la giurisprudenza non può considerarsi uniforme, avendo espresso a oggi orientamenti contrastanti.
Sul tema dell’avvalimento, anche ACCREDIA ha avuto modo di elaborare alcune considerazioni espresse in un position paper che si allega alla presente nota.
La sentenza è pubblicata sul sito del Consiglio di Stato www.giustizia-amministrativa.it .