E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 110 del 14 maggio 2015) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 60 del 24 marzo 2015, che fissa i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori elettrici, ai sensi del D. Lgs. n. 22 del 2007, con cui è stata recepita la Direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura (c.d. MID).
Il Regolamento introduce anche alcune modifiche in merito alla periodicità dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume previsti dal Decreto Ministeriale n. 75 del 2012.
I “controlli metrologici successivi” disciplinati dal DM n. 60 del 2015 consistono nell’attività di verifica dei contatori di energia elettrica attiva – destinati a uso residenziale, commerciale e industriale leggero – effettuata dopo la fase di installazione, per controllarne il corretto e regolare funzionamento.
I controlli possono essere di due tipi – verificazioni periodiche condotte a intervalli programmati e controlli metrologici svolti su base casuale – e finalizzati a scopi diversi, metrico legali o fiscali.
Per quanto riguarda la verificazione periodica a fini metrico legali – volta a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico, attraverso la correttezza delle operazioni di misurazione – il Decreto identifica gli organismi e i laboratori autorizzati a svolgere tale attività dopo aver ottenuto l’accreditamento da parte dell’Ente nazionale competente – in Italia ACCREDIA – e aver presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere. Essi sono:
• gli Organismi di ispezione accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012;
• i Laboratori di taratura accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
• gli Organismi di certificazione di prodotto accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 45011:1999 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
La novità introdotta dal Regolamento, rispetto a quanto previsto dalla Direttiva MID, riguarda i controlli finalizzati alla verificazione periodica sui contatori utilizzati nelle officine elettriche, nel doppio ambito, sia metrico legale che fiscale (ovvero sui contatori elettrici utilizzati per l’accertamento ai fini fiscali). Un settore, quest’ultimo, che fino a oggi è stato di esclusiva competenza dell’Agenzia delle Dogane.
Per svolgere entrambi i tipi di controlli, infatti – previa presentazione di apposita S.C.I.A. a Unioncamere – il Decreto riconosce la competenza dei “Laboratori qualificati ai fini fiscali” sulla base dell’accreditamento rilasciato ai sensi del documento ACCREDIA DT-01-DT. Il documento tecnico prevede che i laboratori di taratura di sistemi di misura dell’energia elettrica operanti in ambito fiscale possiedano specifici requisiti, integrativi rispetto alla norma di accreditamento applicabile ISO/IEC 17025.
Si tratta di un importante passo verso la semplificazione delle verifiche, dal momento che ora con un solo accreditamento – quindi con un’unica domanda, presentata soltanto all’Ente di accreditamento – sarà possibile richiedere le autorizzazioni per le verifiche metrico legali a Unioncamere e per le verifiche fiscali all’Agenzia delle Dogane.
Il Decreto riconosce dunque nell’accreditamento – strumento che attesta il possesso dei requisiti di competenza, imparzialità e indipendenza dei soggetti che eseguono le verifiche sui contatori e sui complessi di misura elettrici – anche una condizione necessaria perché l’Agenzia delle Dogane possa affidare un ulteriore compito di vigilanza sul mercato, con un obiettivo di contrasto alle frodi e tutela dell’erario.
In allegato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 60 del 2015 “Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva”.