Numerosi i richiami all’accreditamento e ai laboratori e organismi qualificati nei recenti provvedimenti normativi:
Lo scorso 18 agosto 2017 è stato pubblicato il Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute (G.U. n. 192), di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il Decreto recepisce la Direttiva 1787/2015/UE, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 98/1983/UE, in Italia recepita con il D. Lgs n. 31/2001, di cui vengono modificati i medesimi allegati.
Il Decreto prevede che tutti i laboratori che effettuano analisi delle acque destinate al consumo umano, siano accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove o gruppi di prove, stabilendo il termine per ottenere l’accreditamento al 31 dicembre 2019.
Inoltre, delegando la verifica dei laboratori all’Ente di accreditamento, il provvedimento aderisce al processo di allineamento al dettato del Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento, e qualifica le valutazioni della conformità accreditate come strumento a garanzia dei consumatori e della stessa Pubblica Amministrazione che vi ricorre.
E’ stata pubblicata lo scorso 6 novembre (G.U. n. 259), la Legge di delegazione europea, Legge n. 163/2017, che contiene le deleghe per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:
La legge di delegazione riguarda inoltre due provvedimenti, riportati nell’allegato A:
In materia di verifica delle componenti ferroviarie e della sicurezza del sistema ferroviario è in atto una convenzione tra Accredia e ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) in base alla quale le imprese e i professionisti che intendono farsi autorizzare da ANSF per operare saldature e controlli non distruttivi, attività di importanza fondamentale per la sicurezza delle componenti ferroviarie, devono essere certificati da organismi accreditati da Accredia.
Con Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 2017 (G.U. n. 259) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l’edilizia pubblica.
Il Decreto, dal titolo “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, contiene le prescrizioni cui le stazioni appaltanti devono attenersi nella definizione delle specifiche tecniche da richiedere nell’appaltare lavori edili.
Nel definire i Criteri Ambientali, il Decreto, così come gli altri che definiscono i CAM in altri settori di approvvigionamento, fa ricorso a numerose norme di sostenibilità ambientale, la maggior parte delle quali possono essere oggetto di valutazioni di conformità accreditate.
In tali casi, la dimostrazione del possesso del requisito deve necessariamente essere fornita mediante valutazione di conformità emessa da un organismo accreditato (ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti Pubblici).
Sono richieste nei CAM edilizia le seguenti tipologie di valutazione della conformità: