Numerosi i richiami all’accreditamento e alle valutazioni di conformità nei recenti provvedimenti:
Sono state pubblicate il 23 marzo scorso le Linee Guida ANAC n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità del 21 febbraio 2018.
L’affidamento all’esterno della verifica preventiva della progettazione di un lavoro avviene mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione da appaltare che non sono verificati da una struttura interna alla stazione appaltante.
Alle procedure di affidamento della verifica della progettazione si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
I requisiti minimi di accesso alla gara per la verifica della progettazione sono: fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni o, in alternativa, “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali; avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.
I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara.
Tra i soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione (art. 26, comma 6 del Codice) è confermato che siano:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, gli organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento europeo 765/2008;
e specificato che siano:
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, i soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, del Codice, che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da organismi accreditati ai sensi del Regolamento europeo 765/2008;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice e fino a un milione di euro, i soggetti di cui alla lettera b) e gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni, o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da organismi accreditati ai sensi del Regolamento europeo 765/2008 ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
Il Ministero dello sviluppo economico con il Decreto 22 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, ha definito le modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
Il Decreto, entrato in vigore il 7 marzo scorso, è inquadrabile nell’ambito del piano di azione per l’efficienza energetica (PAEE) ed è stato istituito ottemperando all’art. 15 del D.Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica. Nel Decreto sono definiti obiettivi, priorità e criteri di assegnazione e gestione del fondo, quest’ultima affidata a INVITALIA. Le disponibilità del fondo sono state definite nel citato Decreto legislativo all’art. 15, comma 1.
I soggetti beneficiari, purché abbiano i requisiti previsti, possono essere imprese di tutti i settori; tra queste, per la loro specifica attività finalizzata all’ottimizzazione dei consumi energetici, sono esplicitamente richiamate le ESCo – Energy Service Company, che potranno usufruire del beneficio solo se certificate secondo la norma UNI CEI 11352.
Il D.Lgs. 102/2014 prevede che le diagnosi energetiche, strumento per valutare, monitorare, progettare e gestire l’efficienza energetica, obbligatorie per le grandi imprese, devono essere effettuate da soggetti, tra cui le ESCo, certificati da organismi accreditati.
I fondi sono assegnati a copertura parziale dei costi, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato, con regole di maggior favore per le PMI.
Le ESCo possono ottenere finanziamenti a valere sul fondo per progetti: