Numerosi i richiami all’accreditamento e alle valutazioni di conformità nei recenti provvedimenti:
Linee Guida ANAC “Affidamento del servizio di vigilanza privata”
Sono state pubblicate il 16 giugno scorso (GU n. 138) le Linee Guida ANAC n. 10 “Affidamento del servizio di vigilanza privata” aggiornate alla luce del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) e del Decreto correttivo (D.Lgs 56/2017).
Il documento annulla e sostituisce la Determinazione 9/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e supera una serie di criticità, sollevate, in relazione agli appalti indetti per l’affidamento del servizio di vigilanza privata, sui seguenti aspetti:
Tra i vari punti delle Linee Guida, si segnala l’esplicito richiamo alla certificazione della qualità e della conformità che gli istituti di vigilanza devono obbligatoriamente possedere.
La scelta di subordinare l’ingresso nel mercato della vigilanza privata a specifici e stringenti requisiti organizzativi e professionali, oggetto di certificazione, deriva dalla particolare natura dei servizi che gli operatori economici del settore sono chiamati a svolgere.
Al riguardo, il Decreto del Ministro dell’Interno 269/2010 individua (Allegato D, sezione III, paragrafo 3.a) i servizi demandati agli istituti di vigilanza privata “per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l’uso dei mezzi posti a loro disposizione”, in base alle seguenti tipologie:
La Linea Guida ribadisce che tali servizi non possono essere svolti nell’ambito di contratti di portierato o global service, ma devono essere forniti da organizzazioni in possesso della certificazione di conformità alla norma UNI 10891:2000, integrata con i requisiti dei DM 260/2010 e DM 115/2014 e del Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015 “Servizi istituti di vigilanza privata – Requisiti” (e successivi aggiornamenti), rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati e iscritti nell’elenco del Ministero dell’Interno.
Produzione ed etichettatura biologica – Reg. UE 848/2018
E’ stato pubblicato il 14 giugno scorso (Gazzetta ufficiale UE L150) il Regolamento europeo 848/2018 in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) 834/2007.
Il provvedimento conferma che, per il controllo di conformità dei prodotti biologici, l’Autorità nazionale competente possa affidarsi a organismi di controllo accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per il rilascio delle certificazioni di prodotto.
Il Regolamento pone inoltre maggiore attenzione ai requisiti che devono possedere gli Enti di accreditamento dei Paesi terzi. Questo per assicurare che gli organismi accreditati all’estero svolgano con competenza le verifiche di conformità dei prodotti biologici che entrano nelle filiere del biologico italiano o che vengono venduti in Italia.
Omologazione e vigilanza dei veicoli a motore – Reg. UE 858/2018
Il 14 giugno scorso (Gazzetta ufficiale UE L150) è stato pubblicato il Regolamento europeo 858/2018 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
Riformando alcune disposizioni normative europee in materia di sicurezza, antecedenti all’entrata in vigore del Regolamento CE 765/2008 per l’accreditamento e la vigilanza del mercato, il provvedimento individua l’accreditamento come requisito che può essere richiesto dall’Autorità nazionale di omologazione per la qualificazione dei fornitori di servizi tecnici necessari all’omologazione.
Il Regolamento 858/2018 prevede che gli Stati membri istituiscano o designino le proprie Autorità nazionali di omologazione e Autorità di vigilanza del mercato e le notifichino alla Commissione europea. Successivamente, le Autorità nazionali devono designare, in qualità di “servizi tecnici”, gli organismi o gli enti incaricati di svolgere valutazioni iniziali, prove e ispezioni ai fini dell’omologazione, suddivisi in categorie.
Per servizio tecnico si intende “un ente o un organismo terzo che non è coinvolto nel processo di progettazione, costruzione, fornitura o manutenzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente che valuta, sottopone a prova o ispeziona”.
Il possesso dell’accreditamento viene individuato come requisito per gli operatori del mercato che intendano svolgere i “servizi tecnici” individuati dal regolamento. In base alla categoria del servizio erogato, quindi, le prove di laboratorio devono essere accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, le ispezioni devono essere svolte in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e le certificazioni di sistema di gestione devono essere rilasciate da organismi accreditati in base alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021.
Nel caso l’autorità di omologazione non ricorra a servizi tecnici accreditati, deve attivare proprie procedure di qualificazione di tali servizi, verificate periodicamente dalla Commissione.
La valenza specifica dell’accreditamento si evidenzia come strumento di semplificazione amministrativa, per garantire la qualifica dei fornitori dei servizi, ma anche come strumento di armonizzazione a livello europeo, assicurando che le diverse Autorità nazionali di omologazione operino in maniera uniforme.
Specifiche disposizioni, infatti, prevedono che le Autorità di omologazione si sottopongano a verifiche inter pares – tranne nel caso in cui tutti i servizi tecnici da queste qualificati siano accreditati –, e che i servizi tecnici accreditati siano esclusi dal monitoraggio continuo dell’Autorità, che riguarda invece quelli non accreditati.