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Marchi d’impresa e bruciatori carburanti gassosi

Punto Normativo
29 marzo 2019

Numerosi i richiami all’accreditamento e alle valutazioni di conformità nei recenti provvedimenti:

  • Disciplina marchi d’impresa – D.Lgs. 15/2019
  • Apparecchi che bruciano carburanti gassosi – D.Lgs. 23/2019

 


D.Lgs 15/2019 – Disciplina marchi d’impresa


Cambia in Europa la disciplina per l’uso dei marchi e l’Italia si adegua. E’ stato pubblicato (GU n. 57 dell’8 marzo 2019) il D.Lgs. 15/2019 che attua la Direttiva 2015/2436/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2015/2424, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario (nel frattempo sostituito dal Regolamento UE 10001/2017).

La Direttiva e il Regolamento oggetto del D.Lgs. costituiscono il cosiddetto “pacchetto marchi”, che ha l’obiettivo di rendere la registrazione dei marchi in tutta l’UE più accessibile per le imprese e più efficiente, così da garantire minori costi e minore complessità, maggiore rapidità e prevedibilità, nonché certezza del diritto. In questo modo si promuove l’innovazione, che trova nei marchi lo strumento per rendersi visibile, e, di conseguenza, la crescita economica.

I provvedimenti contengono anche misure per assicurare la coesistenza e la complementarità tra il sistema del marchio dell’Unione e i sistemi nazionali, promuovendo l’uniformità delle prassi applicate nei vari Stati membri.

Tra le novità del D.Lgs. 15/2019:

  • l’istituzione del marchio di certificazione, già previsto in ambito europeo, che permette a persone fisiche o giuridiche, tra le quali organismi accreditati, la possibilità di registrare un marchio di certificazione dell’origine, della natura o della qualità di determinati prodotti o servizi, a condizione che non siano coinvolti nella loro fornitura e che, se identificativo dell’origine, il marchio di certificazione non confligga con i marchi europei delle denominazioni di origine, DOP e IGP;
  • la registrazione di un marchio può riguardare non solo i segni grafici, ma altri elementi distintivi, come odori, suoni, ecc., purché codificati;
  • in caso di contraffazione, salvo accordi contrattuali diversi, il licenziatario potrà agire in giudizio solo con il consenso del titolare del marchio stesso e, in caso di inerzia di quest’ultimo, potrà intentare causa.

 


D.Lgs. 23/2019 – Apparecchi che bruciano carburanti gassosi


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 72 del 26 marzo 2019) il D.Lgs. 23/2019 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Con questo Decreto, l’Italia si adegua alle disposizioni del Regolamento europeo 426/2016.

Il Regolamento UE 426/2016 sostituisce un precedente provvedimento in materia, emesso prima del Regolamento CE 765/2008 su accreditamento e vigilanza del mercato, adeguandone le prescrizioni al “Nuovo Quadro Normativo” (NQN) relativo alla valutazione della conformità. Viene quindi richiamato l’accreditamento, che deve essere rilasciato da un Ente unico designato dal proprio Stato membro, come prerequisito per la qualificazione (e la successiva notifica alla Commissione europea) degli organismi che effettuano i controlli necessari all’immissione sul mercato dei bruciatori di carburanti gassosi.

All’art. 2 comma 1 lettera c), il nuovo Decreto richiama dunque il ricorso a organismi accreditati per la verifica di conformità dei bruciatori di carburanti gassosi, mentre al comma 2, prevede il ricorso a organismi accreditati anche in supporto alla Pubblica Amministrazione nella sua funzione di vigilanza.

Le nuove prescrizioni, tuttavia, non modificano la prassi in essere, poiché l’Italia aveva già scelto l’accreditamento come garanzia di competenza dei soggetti coinvolti nel controllo dei bruciatori di carburanti gassosi, con la delega ad Accredia delle attività di verifica di cui alla Convenzione con i Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Interno.