Crescono gli ambiti regolamentati in cui le certificazioni e le ispezioni svolte sotto accreditamento diventano fondamentali per operare. Sarà così in Italia anche nel settore ferroviario, grazie al recepimento della Direttiva (UE) 2016/797 relativa all’interoperabilità̀ del sistema ferroviario dell’Unione europea e della Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.
La normativa
Sia l’interoperabilità che la sicurezza del settore ferroviario saranno quindi garantite da controlli operati da organismi competenti, terzi e indipendenti, qualificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ quanto stabilito con il D.Lgs. 57/2019 (GU n. 147 del 25 giugno 2019), il “Decreto interoperabilità ferroviaria” entrato in vigore il 26 giugno scorso, e con il D.Lgs. 50/2019 (GU n. 134 del 10 giugno 2019), il “Decreto sicurezza ferroviaria” entrato in vigore il 16 giugno.
Nello specifico, le modalità̀ con le quali si procederà̀ alla qualifica degli organismi di valutazione in ambito ferroviario sono contenute nel Decreto Direttoriale prot. n. 37 del 28 giugno 2019, che stabilisce lo schema di transizione dall’attuale sistema di riconoscimento degli organismi a cura del MIT all’accreditamento degli stessi, effettuato da Accredia. L’accreditamento è il prerequisito per presentare istanza al MIT ai fini del rilascio della qualifica che consentirà agli organismi di operare e di essere notificati alla Commissione UE e all’ERA, l’Agenzia dell’Unione europea per le Ferrovie.
Il “Decreto sicurezza ferroviaria” D.Lgs. 50/2019 prevede in particolare che le attività connesse con la valutazione del rischio svolte ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013 (metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi), nonché le attività svolte ai sensi del Regolamento (UE) 445/2011 (sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci), debbano essere effettuate da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 (art. 13). Gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del Regolamento (UE) 445/2011 e quelli riconosciuti dall’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) prima della data di entrata in vigore del Decreto, invece, potranno continuare ad operare, ma dovranno ottenere l’accreditamento entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso, il 16 giugno 2020.
Secondo il “Decreto interoperabilità ferroviaria” D. Lgs. 57/2019, l’organismo di valutazione della conformità, per essere iscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella banca dati europea e poi poter svolgere attività come organismo notificato (NoBo), deve essere accreditato ai sensi del Reg. CE 765/2008”. Per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti e notificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prima della data di entrata in vigore dello stesso, potranno continuare a operare ai sensi della Direttiva 2008/57/CE in virtù dei riconoscimenti rilasciati e alle condizioni per le quali sono state rilasciate le relative notifiche, fino alla data del 16 giugno 2020.
La convenzione
Uno strumento in più per garantire la sicurezza del settore ferroviario è la Convenzione, firmata il 1° luglio scorso, tra Accredia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare con la Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie.
La convenzione affida ad Accredia l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità notificati (NoBo) e designati (DeBo) in base alla Direttiva (UE) 2016/797; degli organismi di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione di veicoli e carri ferroviari (ECM) accreditati ai sensi del Regolamento (UE) 779/2019; e degli organismi di valutazione (AsBo) del procedimento valutazione dei rischi, accreditati ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013 (CSM Assessor).
A seconda delle funzioni, gli accreditamenti sono rilasciati in conformità̀ alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in qualità di organismi di ispezione e/o UNI CEI EN ISO/IEC 17065 come organismi di certificazione di prodotti e servizi, alle Guide Europee di riferimento e agli schemi, norme e linee guida elaborati dall’ERA ove applicabili.
La convenzione, in particolare, è stata predisposta per tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, per garantire l’efficacia delle attività̀ di verifica, per favorire il raccordo con le attività̀ di sorveglianza del mercato e per contenere gli oneri finanziari dell’accreditamento. Nella convenzione si prevede che il personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa candidarsi al ruolo di esperto tecnico e ispettore, per essere qualificato in base alle normali regole di Accredia. La convenzione prevede infine il monitoraggio sull’attività̀ di Accredia, all’interno del Piano di Sorveglianza redatto dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale, istituita ai sensi dell’art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.