Due i provvedimenti che interessano il mondo delle valutazioni di conformità:
È stata pubblicata (GU n. 51/2020 – SO 10), la Legge 8/2020 del 28 febbraio scorso “Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” che conferma e in parte modifica e integra le disposizioni del decreto legge. Nella stessa Gazzetta (SO 11) è stato pubblicato anche il testo coordinato del DL 162/2019 con la Legge di conversione 8/2020.
Accredia prende atto delle novità introdotte dall’art. 36 del DL che modifica il DPR 462/2001 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
In particolare, viene inserito nel regolamento del 2001 l’art. 7bis che dispone l’istituzione di una Banca dati, predisposta dall’INAIL, per la digitalizzazione della trasmissione dei dati delle verifiche sui dispositivi di protezione e di messa a terra e che prevede l’individuazione delle tariffe applicate dagli organismi abilitati in base al decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.
In attesa che i due Ministeri responsabili (Lavoro e Politiche Sociali e Sviluppo Economico) emettano il decreto direttoriale previsto a cui Accredia si atterrà scrupolosamente, sono stati avviati approfondimenti specifici al fine di poter fornire informazioni a tutti i soggetti interessati che l’Ente provvederà a pubblicare sul sito istituzionale non appena disponibili.
Per informazione si riporta a seguire il nuovo art. 7 bis del DPR 462/2001.
Art. 7-bis. — (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe)
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.
È stato pubblicato il 18 febbraio scorso (GU n. 40/2020) il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico DM 176/2019 del 6 dicembre 2019 “Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.
Il Decreto integra il Decreto dello stesso Ministero DM 93/2017 definendo scadenze e modalità per l’esercizio delle attività di verifica sugli strumenti di misura nel periodo transitorio in cui gli organismi che le effettuano devono attivare l’iter di accreditamento presso Accredia.
Gli accreditamenti necessari per operare, alternativi, sono riferiti alle norme:
Il Decreto stabilisce inoltre che le Camere di Commercio possano effettuare verifiche sugli strumenti di misura solo in caso non sia presente – nell’elenco degli organismi autorizzati a tali verifiche, tenuto da Unioncamere – almeno un soggetto cui affidarle. In tal caso le Camera di Commercio dovranno comunque applicare tutte le disposizioni del DM 93/2017.
Le scadenze: chi ha una domanda di accreditamento formalmente accettata entro il 18 marzo 2019 può operare anche senza aver completato l’iter di accreditamento, ma in regime di proroga fino al 30 giugno 2020.