Provvedimenti che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:
Legge 120/2020 “Semplificazioni”
Il DL 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” c.d. “Decreto Semplificazioni” è stato convertito nella L. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” pubblicata il 14 settembre (GU n. 228/2020) ed entrata in vigore il 15 settembre scorso.
Il Decreto fa parte delle misure urgenti adottate dal Governo per rispondere alle difficoltà determinate dalla pandemia da Covid-19 e alcune misure saranno realizzate solo con i decreti attuativi. E’ stato elaborato a lungo dalle Commissioni di un solo ramo del Parlamento, il Senato, passando in ogni caso con la fiducia sia in aula al Senato sia alla Camera.
Il provvedimento è focalizzato sullo snellimento delle pratiche burocratiche, attraverso una revisione delle regole procedurali e una spinta alla digitalizzazione e tra i temi strategici affronta edilizia, appalti, procedimenti amministrativi, responsabilità dei pubblici funzionari, green economy.
Di interesse particolare per il mondo degli organismi di valutazione della conformità sono le misure:
La disposizione pertanto equipara gli obblighi delle strutture pubbliche e private che svolgono i controlli di conformità per il rilascio delle certificazioni DOP e IGP dei vini, che possono dunque svolgere l’attività solo previa autorizzazione ministeriale rilasciata anche sulla base del possesso dell’accreditamento.
Decreti Economia circolare
Sono in vigore i quattro Decreti Legislativi (166, 118, 119 e 121 del 2020) con cui sono state recepite le Direttive che compongono il primo pacchetto di provvedimenti europei sull’economia circolare.
Eccetto il D.Lgs. 118/2020 “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, gli altri tre provvedimenti coinvolgono il mondo delle valutazioni della conformità.
Il Decreto, pubblicato l’11 settembre (GU n. 226/2020) ed entrato in vigore il 26 settembre scorso, si propone di aumentare il riciclaggio degli imballaggi e il ricorso allo smaltimento differenziato di plastiche compostabili. A questo scopo, l’art. 1 comma 8 propone la sostituzione dell’articolo 182-ter del D.Lgs. 152/2006 con un articolo che stabilisce l’obbligo di certificare sotto accreditamento la compostabilità degli imballaggi e di altri manufatti compostabili, ai fini del conferimento in discarica come rifiuti organici.
Il provvedimento prevede specificamente che, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili, certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. Prevede anche la possibilità di smaltire nei rifiuti compostabili anche altri manufatti, purché certificati come tali in base alla norma EN 14995.
Dispone inoltre che entro il 31 dicembre 2023 i rifiuti composti da plastiche compostabili siano tracciati in modo da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.
Pubblicato il 12 settembre (GU n. 227/2020) ed entrato in vigore il 27 settembre scorso, il Decreto apporta modifiche al D.Lgs. 209/2003, aggiornandone i riferimenti al Regolamento EMAS e adeguandolo al successivo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Il provvedimento apporta una novità che può incentivare il ricorso ai sistemi di gestione certificati sotto accreditamento: la misura prevista all’art. 1 comma 1 lettera q) mira a responsabilizzare i produttori di veicoli che dovranno accertarsi che, come prova delle migliori prestazioni ambientali e dell’efficienza, i centri di raccolta convenzionati adottino le certificazioni UNI EN ISO 9001, 14001 o la registrazione EMAS, ove disponibili, ovvero “altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all’azienda”.
Il Decreto, pubblicato il 14 settembre (GU n. 228/2020) ed entrato in vigore il 29 settembre scorso, interessa l’attività dei laboratori accreditati. L’art. 1 comma 1 lettera g) modifica l’art. 7 del D.Lgs. 36/2003, in cui al comma 4 si prevede che, per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, si proceda tramite laboratori accreditati al campionamento e alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate.
Nell’allegato 1 inoltre si stabilisce che gli impianti di discarica di rifiuti inerti, di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi, devono essere dotati di laboratori accreditati, direttamente o tramite apposita convenzione o contratto, per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell’impianto.