Dal 1° gennaio il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea, e non deve più rispettare il Regolamento 765/2008. A disciplinare alcune relazioni in materia di accreditamento tra Stati membri e Regno Unito, interviene anche un recente Accordo.
In seguito alla conclusione dell’accordo tra Regno Unito e Unione europea, il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE (L 444) l”Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra”.
Entrato in vigore il 1° gennaio scorso, l’accordo è parte del pacchetto di provvedimenti che hanno segnato la conclusione, il 24 dicembre 2020, delle trattative per definirne i rapporti reciproci dopo la separazione tra Unione europea e Regno Unito. Fissando i principi per regolare la circolazione delle merci tra le due aree, l’accordo si occupa anche della valutazione della conformità e quindi degli effetti di Brexit sull’Infrastruttura della Qualità, dei quali si segnalano i più significativi.
- Art. TBT.5 – Norme
L’articolo prevede il riconoscimento dei compiti degli enti e del sistema di normazione: il mantenimento della collaborazione e compartecipazione tra gli enti e l’impegno a non sovrapporre la normazione nazionale a quella internazionale e a rendere trasparenti le proprie procedure di normazione seppure mantenendo la salvaguardia per l’autonomia in caso di norme giudicate inefficaci o tecnicamente inapplicabili.
- Art. TBT.6 – Valutazione della conformità
Nel Par. 3 sono trattate le dichiarazioni sull’accreditamento, con queste affermazioni:“Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non abbia riservato tale compito a un’autorità governativa…:
a) utilizza l’accreditamento, a seconda dei casi, per dimostrare la competenza tecnica ad abilitare gli organismi di valutazione della conformità. Fatto salvo il proprio diritto di stabilire prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità, ciascuna parte riconosce il prezioso ruolo che l’accreditamento con autorità derivata dal governo e su base non commerciale può svolgere nella qualifica degli organismi di valutazione della conformità;
b) utilizza le pertinenti norme internazionali per l’accreditamento e la valutazione della conformità;
c) invita gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità situati nel proprio territorio ad aderire ad accordi o intese internazionali operativi per l’armonizzazione o l’agevolazione dell’accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
…
f) consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori situati nel territorio dell’altra parte, e può imporre ai subappaltatori l’obbligo di soddisfare le stesse prescrizioni che l’organismo di valutazione della conformità deve soddisfare per eseguire tali prove o ispezioni”.
- Articolo LAW.PRUM.16 – Accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio
Nell’articolo è previsto che gli Stati provvedano a che i fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio siano accreditati in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025 e che viga il reciproco riconoscimento dei risultati dei test condotti in questi laboratori
- Articolo IP.57 – Riesame in relazione alle indicazioni geografiche
Nell’articolo si prende atto delle pertinenti disposizioni di eventuali precedenti accordi bilaterali tra il Regno Unito, e l’Unione europea, concordando che le parti compiano congiuntamente sforzi ragionevoli per concordare norme sulla protezione e sull’effettiva applicazione a livello interno delle loro indicazioni geografiche.
- ALLEGATO TBT-4 – PRODOTTI BIOLOGICI – Articolo 3 – Riconoscimento dell’equivalenza
Il riconoscimento dell’equivalenza della certificazione biologica è stabilito per categorie di alimenti di cui è specificata la normativa europea applicabile. Inoltre è previsto che “In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 2018/848 … relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici …, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022, ciascuna parte riesamina il riconoscimento dell’equivalenza di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2023. Se, in esito al riesame, una parte non conferma l’equivalenza, il riconoscimento dell’equivalenza è sospeso.”