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Attuazione PNRR tra semplificazione e personale della PA e struttura MiTE

Punto Normativo
30 settembre 2021

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Semplificazione – DL 77/2021
  • Personale della PA – DL 80/2021
  • Riorganizzazione MiTE – DPCM 128/2021

 


Decreto Legge 77/2021 – Misure di semplificazione per il PNRR


Per l’attivazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza il Governo ha predisposto delle misure di semplificazione che hanno trovato spazio in numerosi provvedimenti, di cui il principale è il DL 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (GU n. 129 del 31 maggio).

Detto anche “Decreto Governance” e convertito in Legge 108/2021, prevede, tra l’altro, modifiche alle procedure amministrative necessarie allo svolgimento degli appalti, prodotte con interventi sul Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e mirate alla semplificazione del public procurement, in vista della mole di appalti che i progetti di attuazione del PNRR dovranno sostenere da qui al 2026.

Tra le misure adottate, vi è la sostituzione della Banca Dati degli Operatori Economici – BDOE, con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – BDNCP gestita da ANAC. Pertanto le informazioni che dovevano confluire nella BDOE, dovranno essere registrate nella BDNCP, completando uno strumento che potrebbe apportare fondamentali conoscenze nella descrizione e nel monitoraggio dei fabbisogni e della spesa della PA.

Questa novità coinvolge Accredia e gli organismi accreditati poiché nella BDOE, e pertanto nella BDNCP, devono essere registrati i dati relativi agli operatori economici certificati sotto accreditamento in conformità alla UNI EN ISO 9001 nel settore IAF 28, che intendono accedere alla qualifica per eseguire determinate classifiche e categorie di lavori. L’accessibilità dei dati, per ora, è affidata all’interoperabilità tra la banca dati Accredia, in cui gli organismi accreditati registrano i dati delle certificazioni emesse, e la banca dati AVCPass. Con il DL 77/2021 si prevede l’emissione di nuove regole per l’interoperabilità delle banche dati che, a norma dell’art. 81 così come modificato dal Decreto, dovranno essere definite da AgID.

Altra disposizione che coinvolge positivamente il mondo delle valutazioni di conformità accreditate è contenuta nell’art. 65, che tratta dell’ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). L’articolo, tra l’altro, recita:

  • 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l’Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

  • b) promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia.

Il Decreto promuove quindi tra i compiti di ANSFISA la prosecuzione della collaborazione con Accredia che l’Agenzia aveva già attivato quando si occupava solo della sicurezza del settore ferroviario. L’Agenzia, sulla base di un protocollo di intesa con l’Ente di accreditamento, riconosce infatti le certificazioni rilasciate in ambito ferroviario dagli organismi di certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi e dagli organismi di certificazione delle aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari, secondo le norme di settore di riferimento e le specifiche linee guida emanate dall’Agenzia. Analogo percorso è già iniziato per garantire la sicurezza in ambito stradale e autostradale.

 


Decreto Legge 80/2021 – Reclutamento del personale della PA


Il DL 80/2021 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” (convertito con modificazioni dalla Legge 113/2021) promuove la certificazione accreditata delle persone.

L’art. 1 riguarda le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche e al comma 5 prevede che:

  1. … il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all’art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o più elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:
  2. a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ricordiamo che la Legge 4/2013 regola la certificazione dei professionisti non appartenenti a professioni organizzate in albi ed elenchi, che possono certificarsi presso organismi accreditati, in base alle norme tecniche UNI che ne definiscono i requisiti professionali.

 


Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 128/2021 – Riorganizzazione Ministero della Transizione Ecologica


È stato pubblicato (GU n. 228 del 23 settembre) il DPCM 128/2021 “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”.

Il Decreto attua quanto previsto dal DL 22/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che, tra l’altro, istituisce il Ministero della Transizione Ecologica – MiTE. Il MiTE assorbe le funzioni del Ministero dell’Ambiente e assume nuove funzioni, necessarie per avviare e accompagnare uno sviluppo effettivamente sostenibile.

Gli uffici (art. 2) si articolano in: uffici di diretta collaborazione del Ministro, tre Dipartimenti e dieci Direzioni Generali. I Dipartimenti sono:

  • Dipartimento Amministrazione Generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG)
  • Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS)
  • Dipartimento Energia (DiE)

Molto probabilmente le materie che incrociano i temi della valutazione di conformità accreditata saranno trattate dalle DG (Direzioni Generali):

  • DG Economia Circolare (EC) appartenente a DiSS
  • DG Competitività ed Efficienza Energetica (CEE) appartenente a DiE
  • DG Incentivi Energia (IE) appartenente a DiE