Dal 1° gennaio 2022 si applica in tutti i Paesi membri il Regolamento UE 2018/848, che abroga il Regolamento CE 834/2007 e stabilisce i principi e le norme applicabili alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Il Regolamento contiene inoltre le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento UE 2017/625 sulla sicurezza degli alimenti.
Già agli inizi del 2020 Accredia ha avviato il processo di revisione delle regole di accreditamento degli organismi che operano nel settore per adeguarle ai requisiti previsti dalla nuova normativa UE. L’Ente ha infatti attivato un nuovo Gruppo di Lavoro, composto dai principali stakeholder del biologico (MIPAAF, Regioni, Associazioni degli organismi di certificazione accreditati, Associazioni dei produttori), con il compito di procedere alla riedizione del Regolamento Tecnico RT-16 “Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche”.
All’interno del Gruppo è stato quindi nominato un Gruppo di Lavoro Ristretto, dedicato all’aggiornamento dei criteri guida per la valutazione del rischio, secondo quanto previsto all’articolo 40 del Regolamento 848. Quest’ultimo richiede la predisposizione, da parte dell’organismo, di una procedura di valutazione del rischio finalizzata a determinare, in particolare, la base per l’intensità e la frequenza delle verifiche di conformità degli operatori e dei gruppi di operatori. I risultati delle attività del Gruppo ristretto, inclusi gli approfondimenti sulle classi di rischio e gli esiti delle simulazioni effettuate, sono stati presentati al Gruppo allargato con cadenza quadrimestrale.
A conclusione delle valutazioni dei Gruppi, in considerazione del fatto che la normativa contiene prescrizioni chiare e definite per l’applicazione armonizzata dei requisiti di certificazione, si è infine deciso di trasformare il Regolamento Tecnico RT-16 in un Documento Tecnico (DT). Il DT contiene sempre requisiti obbligatori, ma si limita a definire i criteri guida della valutazione del rischio per tutti gli organismi che rilasciano certificazioni accreditate nel biologico. L’obiettivo è uniformare il modo in cui la valutazione del rischio viene predisposta e attuata dagli organismi per emettere certificati a fronte del Regolamento UE 2018/848.
A esito del processo di riedizione dei requisiti, a ottobre è stato dunque approvato il Documento Tecnico DT-16 “Documento tecnico per la valutazione del rischio ai sensi dell’art. 40.1.A.I del Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i. per CAB che rilasciano dichiarazioni di conformità ad aziende che producono e/o etichettano prodotti biologici” che entra in vigore il 1° gennaio 2022, in linea con l’applicazione della normativa europea.
Accredia ha precisato che i Documenti Tecnici hanno carattere di obbligazione contrattuale nei confronti degli organismi accreditati a rilasciare certificazioni nell’ambito disciplinato dal Regolamento UE 2018/848, tanto quanto i Regolamenti Tecnici. Rispetto a questi ultimi, però, i DT sono soggetti a modifiche e aggiornamenti frequenti, poiché si limitano a fissare requisiti di carattere operativo e hanno procedure di revisione più agili. Gli aggiornamenti, infatti, una volta condivisi con tutte le parti interessate e con il Gruppo di Lavoro specifico, vengono approvati direttamente dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore Generale di Accredia.