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Verificazione degli strumenti di misura, imballaggi sostenibili

Punto Normativo
01 marzo 2022

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Strumenti di misura con fini legali – Schede MISE
  • Credito di imposta per imballaggi sostenibili – Decreto MiTE

 


Schede del MISE per la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del DM 93/2017


Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Direttiva Ministeriale 6 dicembre 2021 “Schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legali” che comprende tre schede tecniche relative ai seguenti strumenti di misura:

  • a) sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua del tipo sistemi di misurazione di gas liquefatti per autotrazione (distributori di GPL)
  • b) misuratori massici di gas metano per autotrazione (Gas Naturale Compresso – CNG)
  • c) strumenti per pesare a funzionamento automatico del tipo selezionatrici ponderali, atte a uniformare il comportamento di tutte le parti interessate nei controlli di tali strumenti.

Lo strumento della Direttiva Ministeriale è previsto nel DM 93/2017 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea” per evitare la necessità di emanare nuovi ulteriori separati regolamenti, per le schede tecniche non già incluse dal decreto stesso.

Gli organismi e i laboratori che effettuano la verificazione periodica degli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legali devono adeguare le proprie procedure di verificazione entro 9 mesi, che decorrono dal 3 febbraio 2022.

 


Decreto del MiTE sul credito di imposta per imballaggi sostenibli


Il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il Decreto 14 dicembre 2021 “Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale” pubblicato in Gazzetta il 9 febbraio scorso (GU n. 33).

Il Decreto definisce i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta che era stato istituito con la Legge di bilancio del 2019, all’art. 1 comma 73, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti industriali, ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio. L’ambito di applicazione del Decreto, definito all’art. 2, elenca le voci di costo per le quali tutte le imprese possono godere del credito. Si tratta di acquisti di:

  1. prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
  2. imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili inclusi alcuni tipi di imballaggi in carta, cartone e legno
  3. imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta
  4. imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

Le certificazioni accreditate garantiscono il raggiungimento dello scopo previsto per ottenere l’agevolazione concessa dal Governo.

Certificazione materiali riciclati

Il Decreto stabilisce, in particolare, che il credito possa essere richiesto per acquisti di prodotti in cui il contenuto di materiale riciclato, previsto in percentuali differenti per le diverse specie di materiale di cui alle lettere a), c) e d), sia dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:

  1. una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato
  2. una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021
  3. una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato.

Certificazione materiali da raccolta differenziata

Per quanto riguarda i prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, il possesso dei requisiti qualitativi deve essere dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità a una tra le norme UNI 10667-14, UNI 10667-16 e UNI 10667-17, che specificano provenienze e destinazioni d’uso di materie plastiche prime – secondarie.

Certificazione imballaggi biodegradabili e compostabili

La biodegradabilità e la compostabilità degli imballaggi primari e secondari deve invece essere dimostrata attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Il contributo è riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi di cui all’art. 2, fino a un importo massimo annuale di euro 20mila per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.