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Professionisti lingua dei segni, prodotti da costruzione, Ecodesign

Punto Normativo
03 maggio 2022

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Interprete in lingua dei segni – DPCM – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
  • Prodotti da costruzione – Proposta di Regolamento UE
  • Ecodesign – Proposta di regolamento UE

 


Decreto sulle disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni


L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto “Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile” (GU n. 81 del 6 aprile).

Il Decreto definisce le due nuove professioni e istituisce il corso di laurea sperimentale. Tuttavia permette, in via temporanea e alternativa rispetto al titolo universitario, l’accesso alla professione con le modalità di qualificazione previste dalla Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Il professionista può infatti svolgere l’attività di interprete in lingua dei segni se è in possesso di:

  • attestazione rilasciata da un’associazione professionale registrata presso il Ministero dello Sviluppo Economico

oppure

  • certificazione rilasciata da un organismo accreditato, che garantisca che il professionista abbia i requisiti della specifica norma tecnica UNI (attualmente in via di definizione)

La qualificazione alternativa alla laurea deve essere conseguita:

  • entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto per quanto riguarda l’attestazione dell’associazione professionale
  • entro 24 mesi dalla pubblicazione della norma tecnica, per chi intende avvalersi di una certificazione accreditata.

 


Proposte di Regolamenti UE sui prodotti da costruzione e l’Ecodesign


La Commissione europea, proseguendo l’attuazione del programma Green Deal, il 30 marzo scorso ha approvato un pacchetto di provvedimenti europei per attuare la sostenibilità dei prodotti. Tra questi sono stati emanate due proposte di Regolamento UE:

  1. Proposta di Regolamento che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) 305/2011
  2. Proposta di Regolamento che istituisce un quadro per la definizione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e che abroga la direttiva 2009/125/CE

Queste proposte di provvedimenti, nel sostituire i precedenti di pari oggetto tuttora in vigore, ne ampliano gli obiettivi di sostenibilità. Inoltre, ne migliorano alcuni aspetti applicativi e mantengono le garanzie offerte dal sistema della certificazione accreditata per la marcatura CE.

I Governi sono infatti invitati a fare ricorso alla valutazione della conformità, per qualificare gli organismi di controllo ai fini della notifica alla Commissione europea e dell’inserimento nel database Nando.

A) Prodotti da costruzione

La Proposta di Regolamento europeo sui prodotti da costruzione, facendo riferimento alla Decisione 768/2008/CE, inserisce nuovi requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza, e definisce regole per la trasparenza delle informazioni sul mercato.

La necessità di verificare i requisiti di sostenibilità ambientale determina la definizione di un nuovo tipo di notifica per gli organismi di controllo ai quali verrà affidato tale compito.

Il provvedimento proposto istituisce inoltre il quadro per la normazione relativa ai requisiti, indicando i criteri generali di sostenibilità per le costruzioni, i prodotti da costruzione, le componenti, i manufatti, ecc. anche realizzati con stampanti 3D. Attribuisce, infine, alla Commissione il potere di richiedere all’Ente europeo di normazione la definizione di standard più specifici sui prodotti e, in caso di urgenza o di ritardo della normazione, di adottare essa stessa atti delegati per definirli.

Secondo la Proposta, i fabbricanti dovranno fornire informazioni ambientali sul ciclo di vita dei prodotti e dovranno rispettare diversi obblighi, tra cui:

  • progettare e realizzare un prodotto e il suo imballaggio in modo tale che la loro sostenibilità ambientale complessiva raggiunga il livello dello stato dell’arte
  • dare la preferenza ai materiali riciclabili e ai materiali ottenuti dal riciclaggio
  • rispettare gli obblighi di contenuto minimo riciclato e altri valori limite relativi agli aspetti della sostenibilità ambientale
  • mettere a disposizione, nelle banche dati dei prodotti, le istruzioni per l’uso e la riparazione dei prodotti
  • progettare i prodotti in modo tale da facilitarne il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclaggio.

B) Ecodesign

La Proposta di Regolamento che istituisce il quadro per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili intende ampliare il campo di applicazione dell’attuale Direttiva sulla progettazione ecocompatibile, sia in termini di prodotti sia di nuovi requisiti. L’obiettivo è rispondere a criteri sempre più chiari per la circolarità e la riduzione dell’impronta ambientale e climatica dei prodotti.

Il provvedimento definisce il quadro per elaborare le specifiche per la progettazione ecocompatibile e per fissare requisiti minimi di ecodesign e di informazione per quasi tutte le categorie di prodotti immessi sul mercato UE, per evitare la circolazione di prodotti che generano impatti negativi sull’ambiente.

La Proposta prevede la possibilità che futuri atti delegati della Commissione impongano agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione tecnica in formato digitale, senza specifica richiesta. Inoltre, al fine di valutare la penetrazione nel mercato dei prodotti per i quali sono state stabilite specifiche per la progettazione ecocompatibile, si richiede agli operatori economici di fornire informazioni sui prodotti immessi sul mercato.

Si introduce anche la possibilità di stabilire, con atti delegati della Commissione ai sensi del Regolamento stesso, i requisiti applicabili agli appalti pubblici quali, ad esempio: specifiche tecniche, criteri di selezione e criteri di aggiudicazione.

Le verifiche sulla presenza dei requisiti di ecodesign sono affidate a organismi di controllo notificati, ai sensi della Decisione 768/2008/CE, la cui idoneità potrà essere attestata con un certificato di accreditamento, in base alle decisioni dei singoli Stati. Infine, il provvedimento indica specifici requisiti per rafforzare ulteriormente l’indipendenza, la competenza e il monitoraggio degli organismi notificati.