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Vigilanza del mercato, concorrenza e conformità, danno ambientale

Punto Normativo
31 ottobre 2022

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Vigilanza del mercato – D.Lgs. 157/2022
  • Guida operativa Do No Significant Harm – Circolare della Ragioneria dello Stato 33/2022

 


Vigilanza del mercato – D.Lgs. 157/2022 e adeguamento Reg. UE 2019/1020


È stato pubblicato (GU n. 248 del 22 ottobre scorso) il D.Lgs. 157/2022 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, e dispone una semplificazione e un riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. L’intervento normativo, adottato in base alla delega contenuta all’art. 30 della legge annuale sulla concorrenza e il mercato (Legge 118/2022) è finalizzato a rafforzare la concorrenza nel Mercato Unico, assicurando adeguati livelli di controllo sulla conformità delle merci.

Coerentemente con gli obiettivi e i principi espressi nella delega, il Decreto:

  • Individua le Autorità di vigilanza del mercato e le relative competenze (Ministeri Sviluppo economico, Salute, Lavoro, Interno, Transizione ecologica, Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Agricoltura ed Enac)
  • Individua la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle dogane quali Autorità incaricate dei controlli sulle merci che entrano nel mercato dell’Unione europea
  • Designa il Ministero dello Sviluppo economico comeufficio unico di collegamento (responsabile, tra l’altro, del coordinamento delle attività di vigilanza)
  • Impone alle Sutorità di vigilanza la trasmissione delle informazioni relative all’ attività svolta, al fine di implementare la loro condivisione a livello comunitario
  • Prevede l’introduzione di strumenti digitali per il tracciamento di prodotti illeciti e per l’analisi dei rischi
  • Impone alle Autorità di vigilanza una verifica e un aggiornamento delle procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto
  • Introduce norme relative ai laboratori di prova
  • Prevede la possibilità per i Vigili del fuoco di stipulare convenzioni con la PA per la vigilanza su prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio e per lo sviluppo di strutture di prova dei vigli stessi
  • Introduce un quadro sanzionatorio
  • Disciplina il recupero dei costi dell’attività di vigilanza.

Con riferimento ai laboratori di prova, l’art. 8 del D.Lgs. prevede che le Autorità di vigilanza del mercato, ciascuna per il proprio ambito di competenza, procedano a una ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti e accreditati, in conformità al Regolamento CE 765/2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto. Entro i successivi 45 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2022, le Autorità di vigilanza individueranno ulteriori laboratori a cui demandare le attività̀ di prova non attualmente svolte dai laboratori già̀ esistenti su determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a singole categorie di prodotti. Per lo svolgimento delle prove, i laboratori potranno fare uso di prove fisiche e accertamenti tecnici anche mediante il ricorso a strumenti digitali. Si prevede inoltre che i laboratori, ove non sia possibile lo svolgimento di accertamenti in forma congiunta, svolgano le attività tecniche di rispettiva competenza in maniera coordinata, su indicazione dell’Autorità̀ di vigilanza.

Gli ambiti di competenza di ciascuna Autorità di vigilanza, descritti negli allegati al Decreto, riguardano, tra l’altro, numerosi prodotti e settori per i quali sono previste norme armonizzate e che sono oggetto di convenzioni tra Accredia e i Ministeri. A titolo esplicativo, si indicano alcuni ambiti secondo le competenze dei Ministeri:

  • Ministero dello Sviluppo economico: Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Apparecchiature radio; recipienti semplici a pressioni; Compatibilità elettromagnetica; Unità di misura e strumenti di misura; Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
  • Ministeri dello Sviluppo economico e della Salute: Giocattoli
  • Ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro: Macchine; Ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori; Dispositivi di protezione individuale
  • Ministeri dello Sviluppo economico, della Transizione ecologica e della Salute: Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto
  • Ministero della Transizione energetica: Caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili gassosi
  • Ministeri dell’Interno, dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile: Prodotti da costruzione
  • Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Interno: Apparecchi che bruciano carburanti gassosi
  • Ministero della Transizione ecologica: Gas fluorurati a effetto serra
  • Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili: Attrezzature a pressione trasportabili

 


Do No Significant Harm – Circolare della Ragioneria dello Stato 33/2022 di aggiornamento della Guida operativa


Con circolare della Ragioneria dello Stato 33/2022 del 13 ottobre scorso è stata aggiornata la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH – Do No Significant Harm).

Lo scopo è supportare le Amministrazioni nell’attuazione del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente relativamente agli interventi connessi al PNRR. La Guida prevede:

  • revisione della mappatura che associa a ogni misura le schede tecniche e check list di riferimento, in base alle attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi
  • recepimento di integrazioni e modifiche puntuali tese a rendere le schede tecniche e check list più coerenti con l’attuazione delle misure
  • “requisiti trasversali” che, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti.

L’attività di accreditamento trova un riconoscimento più ampio rispetto alla precedente Guida del 2021: il possesso di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato è spesso considerato come elemento di prova del rispetto dei requisiti DNSH.

In premessa si specifica che, laddove un intervento richieda procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (VIA, VAS, AIA, AUA), il soggetto attuatore deve prendere in considerazione i vincoli DNSH nella fase ante operam e assicurare il mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa. Ciò può essere supportato:

da un sistema documentato di responsabilità e di registrazioni del tipo di quello previsto dai Sistemi di Gestione Ambientale tipo ISO 14001 o EMAS, verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA”.

Le check list e le schede tecniche del documento contengono riferimenti alle certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A titolo esemplificativo, con riferimento alla costruzione di nuovi edifici, alle ristrutturazioni e alla riqualificazione di edifici residenziali e non residenziali, è richiesto un certificato FSC/PEFC rilasciato sotto accreditamento per l’80% del legno vergine utilizzato, al fine di dimostrare il rispetto degli ecosistemi e della biodiversità.

Relativamente all’attività di fornitura di apparecchiature TIC (tecnologie dell’informazione e comunicazione) ricondizionate/rifabbricate, come elemento di verifica ex ante per assicurare la promozione dell’economia circolare, si potrà fornire una delle certificazioni di sistema di gestione ISO 9001 e ISO 14001/Regolamento EMAS disponibili sotto accreditamento.

Per tutti gli obiettivi ambientali dei servizi informatici di hosting e cloud, il possesso di una certificazione accreditata ISO 14001 o EMAS è un elemento di verifica. I data center legati a tali servizi devono inoltre produrre una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla normativa Ecodesign (Regolamento UE 2019/424) dimostrabile anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi accreditati. Anche in questo caso il possesso di una certificazione ISO 14011 o EMAS attesta il rispetto di tutti i principi DSHN.

Con riferimento alle attività che implicano una produzione di biometano si prevede, come elemento di verifica ex post, una certificazione accreditata di (prodotto) “biometano sostenibile”, nonché la verifica della copertura del periodo di certificazione SNC di prodotto (ex DM 14 novembre 2019) rilasciata da organismo accreditato, per lo specifico sito e per lo specifico biocarburante sostenibile (ovvero il biometano).

Per gli interventi che comportano la produzione e lo stoccaggio di idrogeno in aree industriali dismesse, si dovrà attestare annualmente il mantenimento della riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 74,3% o, nel caso in cui l’idrogeno sia destinato a usi diversi dal trasporto, si dovrà procedere a una verifica di conformità accreditata secondo gli standard ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018.