Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:
Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) – DM Politiche Agricole 2/8/2022
È stato pubblicato (GU n. 279 del 29 novembre scorso) il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Salute che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)”.
Il Decreto stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, nell’ambito del SQNBA specificando che l’adesione al sistema è su base volontaria.
È inoltre disciplinato il rilascio della certificazione relativa al rispetto dei requisiti previsti SQNBA, nonché le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato o il prodotto di origine animale che derivi da uno o più allevamenti oggetto di certificazione.
Il decreto riconosce in particolare il valore dell’accreditamento come strumento per qualificare gli organismi di certificazione che operano nell’ambito del SNQBA. All’art. 5, infatti, si esplicita:
“tali organismi dovranno essere accreditati alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore, secondo lo schema di certificazione SQNBA, per la specie animale e orientamento produttivo di interesse e soddisfare i requisiti e le modalità del processo di certificazione previsti all’allegato 1 del decreto stesso”.
In questo processo, l’attuale Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emanerà le disposizioni tecniche, su conforme parere di Accredia, che saranno utilizzate dagli organismi per stabilire le regole di calcolo dei tempi di valutazione iniziale presso gli operatori, in funzione delle dimensioni aziendali (e di eventuali fattori di complessità̀), e le regole di calcolo dei tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione.
Gli organismi di certificazione avranno relazioni costanti con Accredia; in particolare dovranno rendere disponibili al Ministero e all’Ente di accreditamento gli esiti delle attività di valutazione effettuate nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA, anche per il tramite del sistema informativo Classy Farm.
All’art. 10 viene istituito il Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA), al quale è affidato il compito di definire i requisiti di certificazione relativi all’allevamento delle specie animali di interesse zootecnico e di proporre modifiche e integrazioni. Il CTSBA, inoltre, definirà il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi; le procedure di armonizzazione e di coordinamento delle norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione; le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili all’implementazione del sistema. Al CTSBA è affidato, anche il compito di valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l’osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti.
Il Comitato sarà composto da rappresentati del Ministero della Salute e del Ministero dell’Agricoltura, da un rappresentante di Accredia, da rappresentati delle Regioni e delle Provincie autonome, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. e dai rappresentanti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo/Molise.
Polizza di assicurazione e modulo standard – DM MISE 154/2022
E’ stato pubblicato (GU n. 247 del 21 ottobre scorso) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 154/2022 “Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122”.
Il D.Lgs. 122/2005, citato nel titolo del DM, si applica relativamente agli immobili in costruzione ed è volto a tutelare coloro che acquistano tale tipologia di edifici.
In particolare, l’art. 4 obbliga il costruttore a contrarre e consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio di quest’ultimo (con decorrenza dalla fine dei lavori) a copertura “dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”. Il DM contiene anche lo schema tipo di polizza che dovrà essere utilizzato.
Tra le condizioni essenziali per l’operatività̀ della garanzia assicurativa, vi è l’esito favorevole dei rapporti di ispezione svolti da un “Controllore tecnico”, definito come “l’organismo di Tipo A accreditato incaricato da un Ente designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in conformità’ alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attività’ di ispezione, durante la realizzazione degli immobili oggetto della polizza decennale postuma, ai fini della riduzione dei rischi tecnici”.
L’attività’ ispettiva del Controllore tecnico “riguarderà ciò che è specificato nei documenti contrattuali stipulati dal contraente della Polizza e attiene sia gli aspetti progettuali, sia agli aspetti esecutivi delle opere o di parte di esse, con relativi costi a carico del costruttore/contraente”.
Approccio multidimensionale per la valutazione delle opere pubbliche – Linee Guida MIMS
Sono state pubblicate, sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture , le “Linee guida operative per l’adozione di un approccio multidimensionale per la valutazione delle opere pubbliche di competenza del MIMS”, che introducono un modello di scoring che potrà essere adottato da tutte le strutture competenti del Ministero nell’ambito della valutazione di investimenti o piani di investimenti di competenza del Ministero stesso (a esclusione di quelli nel settore dell’edilizia pubblica e sociale).
Il sistema di scoring tiene in considerazione quattro dimensioni: economico finanziaria; ambientale; sociale; istituzionale/di Governance.
In questo sistema, verranno prese in considerazione alcune tipologie di certificazioni rilasciate da organismi accreditati, per valutare la coerenza degli investimenti rispetto agli obiettivi ricadenti nelle quattro dimensioni.
Con riferimento alla Governance, ad esempio, si definiscono i meccanismi di controllo sulla catena di sub-fornitura e gli indicatori di qualità della struttura della stazione appaltante, tra i quali spicca il possesso di:
Con riferimento alla dimensione ambientale, inoltre, verrà effettuata una valutazione del contributo sostanziale e del DNSH dell’opera rispetto ai sei obiettivi ambientali prioritari definiti in ambito EU (mitigazione, adattamento, economia circolare, risorse idriche, inquinamento, biodiversità ed ecosistemi).
Questa valutazione prevederà la stima della carbon footprint dell’opera nella fase di realizzazione, attraverso un sistema di certificazione coerente con lo standard ISO 14067.