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Rendicontazione societaria di sostenibilità e CAM eventi

Punto Normativo
29 dicembre 2022

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) – Direttiva UE 2022/2464
  • Criteri Ambientali Minimi (CAM) eventi – DM MITE 19 ottobre 2022

 


Rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) – Direttiva UE 2022/2464


E’ stata pubblicata (GU UE del 16 dicembre scorso) la Direttiva UE 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) che modifica il Regolamento UE 537/2014, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e la Direttiva 2013/34/UE, integrando e modificando le disposizioni in materia di comunicazione non finanziaria attualmente vigenti. La Direttiva entra in vigore il 5 gennaio 2023 e deve essere recepita dagli Stati membri entro 18 mesi da tale data.

In particolare, il provvedimento:

  • estende l’ambito di applicazione delle disposizioni a tutte le grandi imprese e a tutte le società̀ quotate in mercati regolamentati (ad eccezione delle microimprese quotate)
  • introduce obblighi di rendicontazione più̀ specifici che dovranno includere informazioni relative (tra l’altro) a questioni ambientali, questioni sociali e trattamento dei lavoratori, rispetto dei diritti umani, anticorruzione, diversità nei consigli di amministrazione (in termini di età, sesso, istruzione e formazione professionale). Per facilitare la rendicontazione, il Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG) ha elaborato degli standard (cd. ESRS) che dovranno essere successivamente approvati dalla Commissione europea con un atto delegato.

Altrettanto rilevanti sono le norme relative che richiamano il ruolo della valutazione della conformità accreditata: gli Stati membri, infatti, potranno consentire ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati a norma del Regolamento CE 765/2008, di verificare le informazioni di sostenibilità riportate.

Le nuove regole si applicheranno con gradualità:

  • nel 2025, comunicazione sull’esercizio finanziario 2024 per le imprese già soggette alla Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
  • nel 2026, comunicazione sull’esercizio finanziario 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
  • nel 2027, comunicazione sull’esercizio finanziario 2026 per le PMI quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive
  • nel 2029, comunicazione sull’esercizio finanziario 2028 per le imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell’UE, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE che supera determinate soglie.

Criteri Ambientali Minimi (CAM) eventi – DM MITE 19 ottobre 2022


È stato pubblicato (GU n. 282 del 2 dicembre scorso) il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (attuale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) che contiene i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

Le disposizioni, che hanno l’obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale degli eventi, si applicheranno a eventi culturali, manifestazioni artistiche, rievocazioni storiche, eventi enogastronomici, rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici, mostre ed esposizioni, eventi sportivi, convegni, conferenze, seminari, fiere.

L’accreditamento e la certificazione giocheranno un ruolo importante nell’applicazione delle disposizioni introdotte.

Nelle clausole contrattuali, è infatti esplicitato che, in caso di una nuova acquisizione, gli allestimenti e gli arredi realizzati in cartone devono essere riciclati e provenienti da foreste gestite in modo responsabile. Come mezzo di prova, nella scheda tecnica, dev’essere inserita una certificazione rilasciata un organismo di valutazione della conformità̀ accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato, quale “ReMade in Italy®”, “FSC® Riciclato” o “FSC® Recycled” oppure “FSC® Misto” o “FSC® Mix”, “Riciclato PEFCTM” (PEFC RecycledTM)”.

Il Decreto prevede inoltre un punteggio premiante per l’offerente che dimostri la propria capacità di adottare misure di gestione sostenibili degli eventi attraverso la certificazione secondo la norma tecnica internazionale UNI ISO 20121:2013. A tal fine è richiesta la presentazione della certificazione rilasciata da un organismo di terza parte accreditato da Accredia per lo schema degli eventi sostenibili.

Un punteggio premiante è altresì assegnato, con riferimento agli allestimenti e agli arredi in plastica, all’offerente che propone, per tutti gli elementi essenziali, nella composizione dell’allestimento e dell’arredo, una quota di plastica riciclata post-consumo proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani di almeno il 30% in peso sul totale della plastica di ciascun elemento. Come mezzo di verifica è richiesta la presentazione dell’elenco degli elementi di allestimento e arredo e le relative schede di prodotto (o altra documentazione equivalente) e una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità̀ accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato da raccolta differenziata (es. certificazione “Plastica seconda vita” da raccolta differenziata, Plastica Seconda Vita Mixeco, ReMade in Italy o certificazioni equivalenti).