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Zootecnia, vigilanza agroalimentare e resilienza digitale

Punto Normativo
01 marzo 2023

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia – DM Agricoltura 16 dicembre 2022
  • Sistema nazionale vigilanza nel settore agroalimentare – DM Agricoltura – ICQRF 3 febbraio 2023
  • Resilienza Operativa Digitale – Regolamento UE 2022/2554

 


Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia – DM Agricoltura 16 dicembre 2022


È stato pubblicato (GU n. 36 del 13 febbraio scorso) il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 16 dicembre 2022 che riguarda l’Istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia” (SQNZ) .

Il provvedimento istituisce il regime di qualità definito Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ), che comprende la certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di provenienza zootecnica.

Con l’ausilio di una commissione ad hoc alla quale parteciperanno i rappresentanti delle regioni, il Ministero riconoscerà e autorizzerà i disciplinari di produzione, ovvero le “regole tecniche di produzione riconosciute nell’ambito del SNQZ contenenti la descrizione dei processi produttivi e i requisiti dei prodotti da questi ottenuti che si distinguono da quelli convenzionali previsti dalla normativa cogente”.

A presentare al Ministero la richiesta di riconoscimento di un disciplinare sono legittimate le Regioni, le organizzazioni dei produttori, le associazioni di organizzazione di produttori, le organizzazioni interprofessionali, le associazioni di produttori agricoli, i consorzi tra imprese agricole, le cooperative agricole e il Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ.

Il rispetto dei requisiti di processo e/o di prodotto contenuti nel disciplinare di produzione è verificato da uno o più autorità/organismi di controllo, sulla base del cd piano di controllo.

L’autorità/organismo di controllo è definita come “un soggetto pubblico/privato, che offre adeguate garanzie di indipendenza, imparzialità, competenza ed è libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti che gli sono stati conferiti/delegati. Gli organismi di controllo, in qualità di soggetti privati con persona giuridica, sono accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065:2012.”

Il piano di controllo, predisposto sulla base di un “modello tipo” del Ministero e su ogni disciplinare di produzione, indicherà gli elementi minimi essenziali per la verifica dei requisiti caratterizzanti il disciplinare medesimo.

Le autorità/organismi di controllo che intendono svolgere le attività di controllo e certificazione del SQNZ devono essere in possesso di una vigente autorizzazione del Ministero – ICQRF in uno dei seguenti settori (citati all’art. 1 del Regolamento UE 2017/625, alle lettere i e j): “produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”; “uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite”. La vigilanza sulle autorità/organismi di controllo è svolta dal Ministero – ICQRF e dalle Regioni, secondo le modalità individuate con apposito Decreto ministeriale dal Ministero – ICQRF.

 


Sistema nazionale vigilanza nel settore agroalimentare – DM Agricoltura – ICQRF 3 febbraio 2023


È stato pubblicato (GU n. 37 del 14 febbraio scorso) il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – ICQRF del 3 febbraio che riguarda il Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità̀ alimentare e delle foreste”.

Il provvedimento intende disciplinare le modalità̀ di coordinamento delle autorità competenti in materia di vigilanza nel settore agroalimentare, allo scopo di assicurare l’uniformità̀ e l’efficacia di tale attività su tutto il territorio nazionale.

Lo scopo della vigilanza è verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti normativi, organizzativi e gestionali previsti per il rilascio dell’autorizzazione a operare quali organismi di controllo e certificazione nonché di verificare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di controllo.

L’organismo di controllo e certificazione è “un soggetto pubblico o privato, terzo e indipendente, incaricato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità̀ alimentare e delle foreste a svolgere servizi di valutazione della conformità̀ per le produzioni agroalimentari certificate, accreditato alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, se previsto dalle norme di riferimento”.

Presso l’ICQRF, viene istituito il Comitato nazionale di vigilanza. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Comitato predispone il Programma nazionale di vigilanza per l’anno successivo. Il programma “individua, per ambito certificato, gli organismi di controllo e certificazione, la/e autorità incaricata/e dello svolgimento della vigilanza annuale e la ripartizione delle attività̀ tra le autorità̀ competenti”.

Sono inoltre contenute norme relative alla “Banca dati di vigilanza” che sarà disponibile sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e dovrà contenere e rendere disponibili:

  • i dati dell’attività svolta dagli organismi di controllo
  • i dati sulla attività di vigilanza svolta dalle autorità competenti
  • gli esiti della sorveglianza dell’Ente Unico di accreditamento per il reciproco scambio informativo

La banca dati dovrà garantire un adeguato livello di interoperabilità̀ con altri sistemi informativi pubblici contenenti informazioni in materia di produzioni agroalimentari certificate utili ai fini della vigilanza.

 


Resilienza Operativa Digitale – Regolamento UE 2022/2554


È stato pubblicato (GU UE del 27 dicembre 2022) il Regolamento UE 2022/2554 sulla Resilienza Operativa Digitale per il settore finanziario (DORA).

Incentrato sul settore dei servizi finanziari, il provvedimento disciplina i requisiti di resilienza operativa digitale che le imprese sono tenute a garantire, richiedendo alle stesse di saper rispondere a minacce informatiche legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

Il Regolamento, applicabile dal 17 gennaio 2025, contiene richiami all’accreditamento.

È infatti previsto che alcune entità finanziarie – individuate ai sensi dell’art. 26 del Regolamento in base ai rischi derivanti da un possibile attacco informatico – debbano effettuare test di penetrazione guidati dalla minaccia (TLPT).

Per lo svolgimento dei test – come previsto all’art. 27 – le entità finanziarie dovranno rivolgersi a soggetti che:

  1. possano vantare il più alto grado di idoneità e reputazione
  2. possiedano capacità tecniche e organizzative e dimostrino esperienza specifica nel campo delle analisi delle minacce, dei test di penetrazione e dei test red team
  3. siano certificati da un Ente di accreditamento in uno Stato membro o rispettino codici formali di condotta o quadri etici
  4. forniscano una garanzia indipendente o una relazione di audit concernente la solida gestione dei rischi derivanti dallo svolgimento di TLPT, comprese la dovuta protezione delle informazioni riservate dell’entità finanziaria e il risarcimento dei rischi commerciali dell’entità finanziaria
  5. siano debitamente e pienamente coperti da un’assicurazione di responsabilità professionale, anche contro i rischi di colpa e negligenza.