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Omologazione tachigrafi dei veicoli e parità di genere nel DEF

Punto Normativo
28 aprile 2023

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Omologazione tachigrafi, componenti e carte tachigrafiche – DM Imprese 23 febbraio 2023
  • Parità di genere – Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023

 


Omologazione tachigrafi, componenti e carte tachigrafiche – DM Imprese 23 febbraio 2023


E’ stato pubblicato (GU n. 94 del 21 aprile scorso) il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361”.

Il decreto disciplina le modalità di omologazione dei tachigrafi, dei loro componenti e delle carte tachigrafiche, installati sui veicoli, nel settore dei trasporti su strada al quale si applica il Regolamento CE  561/2006, nonché i requisiti che i Centri tecnici devono possedere per essere autorizzati a eseguire l’installazione, ove ammessa, l’attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei loro componenti, in accordo con le norme europee di riferimento (Regolamento UE 165/2014 e relativo Reg. attuativo).

Nello specifico, potranno essere autorizzati dal Ministero come Centri tecnici:

  1. i fabbricanti dell’Unione europea di veicoli soggetti all’installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia
  2. i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all’obbligo di installazione del tachigrafo
  3. i fabbricanti di tachigrafi dell’Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonché le officine concessionarie aventi sedi in Italia
  4. le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.

Mentre i soggetti di cui alle lettere a) e b) potranno svolgere esclusivamente attività di prima installazione e attivazione dei tachigrafi, quelli alle lettere c) e d) non avranno la limitazione ma dovranno possedere, oltre ai requisiti generali (iscrizione al Registro delle imprese, certificato di buona reputazione), anche la certificazione del sistema di gestione della qualità EN ISO 9001. Questa dovrà comprendere l’attività oggetto della richiesta di autorizzazione ed essere rilasciata da organismi di certificazione accreditati da un Ente designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008.

Tali soggetti dovranno soddisfare anche i requisiti previsti nell’allegato I, paragrafi 2 (requisiti tecnici generali) e 3 (requisiti tecnici di mezzi e delle apparecchiature). Al paragrafo 3, in particolare, è contenuta una tabella (Schema di requisiti e controlli della strumentazione) che fa riferimento a certificati rilasciati da laboratori di taratura accreditati come mezzi di prova idonei a dimostrare la qualità della strumentazione.

All’art. 7 sono inoltre disciplinate le attività degli organismi di certificazione e si stabilisce che il Ministero segnalerà all’Ente unico di accreditamento eventuali loro inosservanze, per il seguito di competenza.

L’accreditamento è richiamato anche in relazione alla formazione del personale tecnico. I corsi di formazione potranno infatti essere erogati dai soggetti di seguito elencati, purché in possesso di un sistema di gestione conforme alla EN ISO 9001, per l’attività di formazione specifica (EA 37), certificato da organismi accreditati, e di formatori specializzati dotati di adeguata strumentazione (di cui all’allegato 2):

  1. le camere di commercio, anche mediante le proprie strutture specializzate e accreditate nella formazione alle imprese ovvero le proprie Aziende speciali
  2. i fabbricanti dei tachigrafi intelligenti e digitali, che possono erogare corsi di formazione e aggiornamento esclusivamente per la generazione di tachigrafi che producono
  3. i fabbricanti di strumenti di controllo per i tachigrafi digitali e intelligenti, che possono erogare corsi di formazione e aggiornamento esclusivamente per la generazione di tachigrafi a cui gli strumenti di loro produzione sono destinati
  4. organismi di formazione professionale in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme statali e regionali.

Il decreto disciplina anche l’attività di sorveglianza sul Centro tecnico da parte delle Camere di commercio, finalizzata a verificare l’adempimento degli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto. Unioncamere, sentito il Ministero, provvederà a emanare apposite linee guida inerenti all’esecuzione dell’attività di sorveglianza, al fine di assicurare l’armonizzazione sui territori. Le linee guida definiranno anche le modalità di esecuzione e di attestazione delle verificazioni periodiche eseguite dalle Camere di commercio sugli strumenti dei Centri tecnici.

 


Parità di genere – Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023


Lo scorso 11 aprile il Governo ha licenziato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023. La sezione III, recante il Programma nazionale di riforma, dettaglia alcuni obbiettivi di policy che possono essere attuati grazie al sistema della valutazione della conformità accreditata.

In primo luogo, il Documento evidenzia come la certificazione della parità di genere sia uno strumento utile a conseguire gli obiettivi in materia di gender gap del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Non a caso, in vista di una maggiore diffusione della certificazione, sono stati introdotti meccanismi di incentivazione per le imprese certificate in termini di accesso a un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Per promuovere la certificazione delle sole PMI, sono stati stanziati a valere su risorse PNRR 2,5 milioni di euro per attività di accompagnamento alla certificazione e 5,5 milioni euro per la copertura dei costi di certificazione. Nel 2023, tramite la collaborazione di Unioncamere, si provvederà a promuovere e diffondere il sistema di certificazione.

Il tema della finanza sostenibile è citato nella stessa sezione III del DEF, facendo seguito all’approvazione, lo scorso febbraio, di un progetto relativo all’attuazione del “Piano d’azione per la finanzia sostenibile, che punta a mobilitare capitali privati verso gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050. Il documento spiega infatti che “si punta in particolare ad azioni mirate a rimuovere gli ostacoli che riguardano: l’assenza di dati climatici coerenti e di qualità, nonché la limitata disponibilità degli stessi; la difficoltà di diffusione dell’informativa e della reportistica di sostenibilità, soprattutto nelle imprese piccole e medie”. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la Direttiva 2022/2464, attualmente in fase di recepimento da parte degli Stati membri, prevede la possibilità per gli Stati membri di autorizzare organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008 a valutare la conformità dei report di sostenibilità rispetto ai contenuti della Direttiva stessa.

Il DEF riserva altresì attenzione al tema della certificazione delle competenze, al cui riguardo è stato adottato il rapporto italiano di referenziazione dei titoli e delle qualifiche al Quadro Europeo – EQF. In questo modo è stato compiuto un ulteriore passaggio verso la piena implementazione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, anche a sostegno del diritto dell’individuo all’apprendimento permanente. Un sistema di certificazione delle competenze necessario, come si legge nel documento, “sia per rendere i sistemi formativi più aderenti alle necessità del mercato del lavoro sia per favorire la mobilità dei lavoratori anche nel contesto nazionale”.

Il DEF sottolinea, infine, come nel 2022 siano state raggiunte tutte le milestone previste dal PNRR relative alla cybersecurity. Nello specifico è stata istituita la nuova Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); sono stati avviati i servizi nazionali di cybersecurity e la rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity; è stata attivata un’unità centrale di audit per misure di sicurezza PSNC e NIS ed è partito il sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza.

Entro il 2024, si prevede di realizzare almeno 50 interventi di potenziamento nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS), attivando interventi che riguardano, ad esempio, i centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio, in particolare nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’energia e dell’ambiente.