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Prodotti ecosostenibili e prestazione energetica edilizia

Punto Normativo
31 maggio 2024

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi – Decreto MASE 2 aprile 2024
  • Prestazione energetica nell’edilizia – Direttiva UE 2024/1275

 


Natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi – Decreto MASE 2 aprile 2024


E’ stato pubblicato (GU n. 117 del 21 aprile scorso) il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 2 aprile 2024 su “Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione europea e nazionale”.

Il provvedimento dà attuazione alla Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) che prevede un credito d’imposta per le imprese che acquistano “prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro”. Il credito d’imposta ammonta al 36% delle spese sostenute e documentate per tali acquisti.

Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:

  1. a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica
  2. b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002
  3. c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta
  4. d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio
  5. e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro

Per poter godere del beneficio fiscale, i prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall’Allegato 1. L’allegato prevede un ampio ricorso alle certificazioni rilasciate da organismi accreditati come strumento per attestare la conformità dei prodotti/imballaggi, in particolare per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato.

 


Prestazione energetica nell’edilizia – Direttiva UE 2024/1275


È stata pubblicata (GU UE dell’8 maggio scorso) la Direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia. Gli Stati membri hanno due anni per il recepimento della norma, che non si applica agli edifici agricoli e agli edifici storici.

L’obiettivo del provvedimento è migliorare le prestazioni energetiche degli edifici in tutti i Paesi UE. A titolo esemplificativo, per gli edifici residenziali, gli Stati membri dovranno adottare misure per garantire una riduzione dell’energia primaria media utilizzata di almeno il 16% entro il 2030, e di almeno il 20-22% entro il 2035. Secondo la normativa tutti i nuovi edifici dovranno inoltre essere a emissioni zero a partire dal 2030.

Gli Stati membri (art. 25) dovranno assicurare che “la certificazione della prestazione energetica degli edifici, la creazione dei passaporti di ristrutturazione e la valutazione della predisposizione all’intelligenza, l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o certificati operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private”.

A tal fine (art. 19) si dovranno adottare le misure necessarie all’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici.

Gli esperti indipendenti dovranno essere certificati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’efficienza energetica (Reg. UE 2023/1791) in base al quale i fornitori di regimi di certificazione o di equivalenti regimi di qualificazione dovranno essere accreditati in conformità al Regolamento CE 765/2008 o approvati secondo la legislazione degli Stati membri.

Come si evince dalle premesse della Direttiva, inoltre, gli esperti dovrebbero trarre vantaggio dall’utilizzo di apparecchiature di prova certificate conformemente alle norme EN e ISO.

Secondo la Direttiva, il coinvolgimento di terzi indipendenti contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell’Unione.