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Regolamento Ecodesign per la progettazione ecocompatibile

Punto Normativo
28 giugno 2024

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Ecodesign – Regolamento UE 2024/1781

 

E’ stato pubblicato (GU UE L del 28 giugno scorso) il Regolamento UE 2024/1781, cosiddetto Ecodesign, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la Direttiva UE 2020/1828 e il Regolamento UE 2023/1542, e abroga la Direttiva 2009/125/CE (sarà abrogata progressivamente, secondo le  disposizioni transitorie del Regolamento).

Il Regolamento detta norme per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, per ridurre la loro impronta di carbonio e l’impronta ambientale complessive nel corso del ciclo di vita, assicurando al contempo la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno, attraverso il passaporto digitale di prodotto.

Dall’ambito di applicazione delle nuove norme sono esclusi prodotti come alimenti, magnanimi, medicinali (umani e veterinari), animali, piante e microorganismi, prodotti di origine umana e alcune tipologie di veicoli (soggetti alla normativa di settore).

Gli atti delegati della Commissione (il primo dei quali non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025) definiranno:

  • i requisiti di progettazione ecocompatibile
  • la procedura di valutazione della conformità
  • il passaporto digitale del prodotto

 


Requisiti di progettazione


Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, i prodotti dovranno risultare conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile, con cui si intende “il requisito di prestazione o l’obbligo di informazione volto a rendere il prodotto più ecosostenibile, compresi i processi che si svolgono lungo l’intera catena del valore del prodotto”.

I requisiti riguarderanno vari aspetti (art.5) come il contenuto di riciclato, la riciclabilità, gli impatti ambientali, comprese l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale, la durabilità e la riutilizzabilità.

 


Valutazione della conformità


La procedura di valutazione della conformità, per verificare il rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile, potrà essere effettuata seguendo il modulo A (controllo interno) o uno dei moduli da B a H1 che figurano nell’allegato II della Decisione 768/2008/CE.

Sarà la Commissione a stabilire l’eventuale coinvolgimento degli organismi notificati. 

Nello stabilire la procedura, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti criteri:

  1. a) se il modulo in questione è adeguato al tipo di prodotto e ai pertinenti requisiti di progettazione ecocompatibile e proporzionato all’interesse pubblico perseguito
  2. b) la natura dei rischi connessi al prodotto e la misura in cui la valutazione della conformità corrisponde alla natura e al livello di tali rischi
  3. c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto che figurano nell’allegato II della Decisione 768/2008/CE.

Gli organismi potranno accompagnare la domanda di notifica con un certificato di accreditamento rilasciato ai sensi del Regolamento CE 765/2008, volto a dimostrare il rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e competenza dettagliati nel Regolamento.

La Commissione stabilirà un piano di lavoro, che conterrà un elenco di gruppi di prodotti che devono avere la priorità nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile. Il primo piano riguarderà prodotti dall’elevato impatto ambientale (art. 18) tra i quali figurano: ferro e acciaio, alluminio, prodotti tessili, pneumatici, mobilio, sostanze chimiche.

 


Passaporto digitale del prodotto


Il Regolamento introduce anche il passaporto digitale del prodotto, contenente informazioni sulla sostenibilità del prodotto.

I requisiti relativi al passaporto e i loro contenuto saranno definiti negli atti delegati della Commissione, che dovranno anche specificare, secondo i gruppi di prodotti:

  1. a) i dati da inserire nel passaporto digitale di prodotto in applicazione dell’allegato III
  2. b) uno o più supporti dati da utilizzare
  3. c) la configurazione del supporto dati e la sua posizione
  4. d) se il passaporto digitale di prodotto debba essere stabilito a livello di modello, di lotto o di articolo, e la definizione di tali livelli
  5. e) le modalità in cui il passaporto digitale di prodotto deve essere reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, noleggio o vendita rateale, anche in caso di vendita a distanza
  6. f) i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso
  7. g) i soggetti che devono creare un passaporto digitale di prodotto o aggiornare i dati di un passaporto digitale di prodotto e quali dati possono inserire o aggiornare
  8. h) le modalità per l’introduzione o l’aggiornamento dei dati
  9. i) il periodo durante il quale il passaporto digitale di prodotto deve restare disponibile, che corrisponde almeno alla durata attesa di un prodotto specifico.

La Commissione europea, con atti di esecuzione, potrà infine stabilire prescrizioni minime, sotto forma di specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione dell’appalto, o obiettivi volti a favorire l’acquisto, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di prodotti conformi al Regolamento Ecodesign.