L’organismo di verifica è responsabile della verifica dei gas ad effetto serra in un sistema regolamentato europeo di scambio delle quote di emissioni (EU ETS).
Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS) è il principale strumento adottato dall’Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione. Il sistema è stato introdotto e disciplinato nella legislazione europea dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS).
Il meccanismo è di tipo cap&trade ovvero fissa un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati (cap) cui corrisponde un equivalente numero “quote” (1 ton di CO2eq. = 1 quota) che possono essere acquistate/vendute su un apposito mercato (trade). Ogni operatore industriale/aereo attivo nei settori coperti dallo schema deve “compensare” su base annuale le proprie emissioni effettive (verificate da un organismo di verifica accreditato) con un corrispondente quantitativo di quote.
La validità della verifica delle emissioni di gas ad effetto serra in ambito cogente: Emission Trading Scheme, viene attestata dalla dichiarazione di verifica, rilasciata dall’organismo di verifica che ha svolto l’attività di valutazione.
Cosa garantisce la dichiarazione di verifica
La dichiarazione di verifica garantisce che le dichiarazioni rese dal produttore sono affidabili. Il certificato di validazione garantisce che un certo processo, messo in essere in accordo ad un programma definito, potrà dare certi risultati.
Cosa NON garantisce la dichiarazione di verifica
La dichiarazione di verifica non garantisce la conformità legale dell’organizzazione (compliance), né che il prodotto/servizio sia conforme ad uno standard di riferimento.
Dipartimento Certificazione e Ispezione