Organismi di verifica delle emissioni di gas ad effetto serra in ambito cogente: Emission Trading Scheme
Attività accreditata
Verifica delle emissioni di gas ad effetto serra: EU Emission Trading Scheme (ETS) in conformità alla Direttiva 2003/87/EC (e relativi adeguamenti successivi) e Reg. UE 2067/2018 e Reg. UE 2066/2018
Descrizione dell’attività
L’organismo di verifica è responsabile della verifica dei gas ad effetto serra in un sistema regolamentato europeo di scambio delle quote di emissioni (EU ETS).
Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS) è il principale strumento adottato dall’Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione. Il sistema è stato introdotto e disciplinato nella legislazione europea dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS).
Il meccanismo è di tipo cap&trade ovvero fissa un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati (cap) cui corrisponde un equivalente numero “quote” (1 ton di CO2eq. = 1 quota) che possono essere acquistate/vendute su un apposito mercato (trade). Ogni operatore industriale/aereo attivo nei settori coperti dallo schema deve “compensare” su base annuale le proprie emissioni effettive (verificate da un organismo di verifica accreditato) con un corrispondente quantitativo di quote.
Norme per l’accreditamento
ISO/IEC 17029
Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica
ISO 14065
Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali
ISO 14064-3
Gas ad effetto serra – Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra
Direttiva 2003/87/EC (e relativi adeguamenti successivi)
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
Direttiva 2008/101/EC (e relativi adeguamenti successivi)
Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (testo rilevante ai fini del SEE).
D. Lgs. 13 marzo 2013 n.30 (e relativi adeguamenti successivi)
Decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30. Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per il cambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Reg. UE 2067/2018 del 19 dicembre 2018
Reg. UE 2067/2018 del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Reg. UE 2066/2018 del 19 dicembre 2018
Reg. UE 2066/2018 del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione.
Documento rilasciato
La validità della verifica delle emissioni di gas ad effetto serra in ambito cogente: Emission Trading Scheme, viene attestata dalla dichiarazione di verifica, rilasciata dall’organismo di verifica che ha svolto l’attività di valutazione.
Cosa garantisce la dichiarazione di verifica
La dichiarazione di verifica garantisce che le dichiarazioni rese dal produttore sono affidabili. Il certificato di validazione garantisce che un certo processo, messo in essere in accordo ad un programma definito, potrà dare certi risultati.
Cosa NON garantisce la dichiarazione di verifica
La dichiarazione di verifica non garantisce la conformità legale dell’organizzazione (compliance), né che il prodotto/servizio sia conforme ad uno standard di riferimento.
Regolamenti Generali per l’accreditamento
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RG-01
RG-01 rev.05 – Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica – Parte Generale -
RG-01-05
RG-01-05 rev.01 – Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Verifica e Validazione -
RG-09
RG-09 rev.11 – Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA -
RG-09
RG-09 rev.12 – Regolamento per l’utilizzo del logo e del marchio ACCREDIA
Altri Regolamenti per l’accreditamento
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RT-37
RT-37 rev.01 – Prescrizioni per l’accreditamento con scopo di accreditamento flessibile, Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione
Elenco completo norme e documenti di riferimento per l’accreditamento
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LS-12
LS-12 rev.16 – Elenco norme e documenti di riferimento per l’accreditamento degli Organismi di Validazione e Verifica
Tariffario di accreditamento
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TA-00
TA-00 rev.09 – Tariffario di Accreditamento
Circolari Accredia
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LS-14
LS-14 rev.17 – Elenco delle circolari informative e tecniche del Dipartimento Certificazione e Ispezione