Organismi di verifica e validazione
Attività accreditata
Verifica e validazione in conformità alla norma ISO/TS 17033 e PdR 102
Descrizione dell’attività
La verifica e la validazione come attività di valutazione della conformità può essere effettuata dagli organismi di verifica e validazione in qualsiasi settore, compreso quello ambientale (emissioni di gas ad effetto serra: inventari GHG, schema EU ETS, schema MRV Marittimo, carbon footprint di prodotto…).
Le potenziali nuove applicazioni secondo la norma ISO/IEC 17029 possono, per esempio, includere dichiarazioni relative a tecnologia di costruzione, gestione finanziaria, sistemi di automazione industriale, ingegneria di software, intelligenza artificiale, tecnologia dell’informazione.
L’organismo di verifica e validazione delle asserzioni etiche è responsabile della valutazione dei claim etici di ogni settore (dalla salute alla nutrizione, dal commercio equo alla tutela degli animali, dalla gestione dell’energia al management finanziario, dai software e sistemi ingegneristici all’ intelligenza artificiale) valutandone la veridicità e l’affidabilità. Lo scopo è misurare l’esattezza e la conformità dei claim sulla base di verifiche o validazioni, che possono essere così definite:
- Verifica: conferma di un claim, attraverso l’esibizione di un’evidenza oggettiva, che dimostra che specifici requisiti sono stati soddisfatti – conferma di veridicità;
- Validazione: conferma di un claim, attraverso l’esibizione di un’evidenza oggettiva, che dimostra che i requisiti relativi all’utilizzo o all’applicazione previsti sono stati soddisfatti – conferma di plausibilità.
Norme per l’accreditamento
ISO/IEC 17029
Valutazione della conformità – Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica
Documento rilasciato
La validità della verifica e validazione viene attestata dalla dichiarazione di verifica, rilasciata dall’organismo di verifica e validazione che ha svolto l’attività di valutazione.
Cosa garantisce la dichiarazione di verifica
La dichiarazione di verifica garantisce che l’asserzione sia vera o plausibile nel momento in cui viene valutata, sulla base degli elementi disponibili in quel momento, e non prevede attività di sorveglianza successive.
Cosa NON garantisce la dichiarazione di verifica
La dichiarazione di verifica non garantisce la certificazione dello stesso oggetto secondo esistenti schemi di certificazione.
Regolamenti Generali per l’accreditamento
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RG-01
RG-01 rev.05 – Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica – Parte Generale -
RG-01-05
RG-01-05 rev.01 – Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Verifica e Validazione -
RG-09
RG-09 rev.11 – Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA -
RG-09
RG-09 rev.12 – Regolamento per l’utilizzo del logo e del marchio ACCREDIA
Altri Regolamenti per l’accreditamento
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RT-37
RT-37 rev.01 – Prescrizioni per l’accreditamento con scopo di accreditamento flessibile, Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione
Elenco completo norme e documenti di riferimento per l’accreditamento
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LS-12
LS-12 rev.16 – Elenco norme e documenti di riferimento per l’accreditamento degli Organismi di Validazione e Verifica
Tariffario di accreditamento
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TA-00
TA-00 rev.09 – Tariffario di Accreditamento
Circolari Accredia
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LS-14
LS-14 rev.17 – Elenco delle circolari informative e tecniche del Dipartimento Certificazione e Ispezione