L’innovazione tecnologica che ha investito lo sviluppo delle competenze e le trasformazioni del mercato del lavoro hanno sollevato nuove questioni in tema di tutela dei consumatori nel rispetto della libera concorrenza, anche in un’ottica di più ampio respiro come quella europea.
La Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” nasce dall’esigenza di stabilire regole adeguate a garantire la qualità a tutti gli utenti dei servizi professionali assicurando, allo stesso tempo, la flessibilità necessaria alle naturali dinamiche competitive.
Fanno parte delle professioni non organizzate le attività economiche di prestazione di servizi, esercitate prevalentemente mediante lavoro intellettuale e non organizzate in ordini. Non sono comprese in questo gruppo le professioni sanitarie, le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.
La legge disciplina quindi una realtà molto importante per il sistema Paese, ovvero il settore dei servizi svolti da professionisti non organizzati in albi o collegi.
Il quadro normativo è fondato su un equilibrio dinamico tra diversi attori – associazioni, forme aggregative, Ministero dello Sviluppo Economico, Accredia, UNI – che negli anni si sono impegnati per il riconoscimento, da parte dello Stato e del mercato, delle professioni non organizzate.
Il risultato è una regolamentazione moderna, non autoreferenziale, conforme alle direttive europee e in continuo aggiornamento grazie al coinvolgimento su base volontaria di tutti gli operatori, che poggia su tre principi fondamentali:
Il sistema così delineato promuove l’autoregolamentazione volontaria del professionista e il raggiungimento di standard professionali qualificati in base alle norme tecniche UNI. Ai fini del riconoscimento della qualifica, il professionista deve quindi attenersi ai requisiti di competenza ed esercizio dell’attività previsti dalla norma tecnica UNI specifica per la professione.
Per garantire il costante aggiornamento, a sostegno del professionista operano le associazioni di categoria, anch’esse sottoposte ad un’autoregolamentazione volontaria, che offrono una rete di supporto nelle relazioni con le altre categorie e con i consumatori. La partecipazione alle associazioni non è però obbligatoria.
Iniziative parlamentari, attività dell’UNI, accreditamento degli organismi di certificazione da parte di Accredia, l’Ente Unico nazionale di accreditamento: lo strumento principe per l’attestazione delle competenze del professionista è la certificazione volontaria rilasciata da organismi accreditati da Accredia, che verificano la conformità del suo operato alle norme tecniche UNI e ad altri documenti volontari o obbligatori.
La certificazione è l’attestazione credibile della competenza del professionista, a fronte di requisiti definiti dai riferimenti normativi, che garantisce il mantenimento nel tempo della competenza e favorisce il miglioramento continuo della professionalità.
Accredia verifica che le certificazioni siano rilasciate da organismi accreditati, competenti per la certificazione delle persone, che operano secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, in maniera indipendente, trasparente e imparziale.
Il professionista certificato sotto accreditamento può contare sul riconoscimento internazionale del proprio attestato di competenza, dal momento che è rilasciato nell’ambito degli Accordi EA MLA – Multilateral Agreements, gestiti da EA (European co-operation for Accreditation) che assicurano il mutuo riconoscimento delle certificazioni sul mercato europeo.
Le norme tecniche definiscono terminologia, principi, requisiti e caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione, ecc.) dei servizi professionali non organizzati in ordini o collegi, che sono diventati riferimenti condivisi per qualificare le figure professionali non regolamentate.