Oltre che come strumento di autoregolamentazione, il Legislatore riconosce un ruolo specifico alla certificazione accreditata, per consentire al professionista di dimostrare la conoscenza e la competenza acquisita durante l’intero arco della propria esperienza, di vita, studio e lavoro.
Il D.Lgs. 13/2013 definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e il riconoscimento delle competenze secondo parametri unificati, con l’obiettivo di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona, garantendone la trasparenza e la spendibilità.
L’armonizzazione dei criteri di valutazione permette di stabilire in modo omogeneo il grado di conoscenza relativo a ogni tipo di apprendimento, sia formale, ovvero svolto in istituti di istruzione e formazione, che non formale e informale, acquisito al di fuori delle principali strutture educative, senza il conseguimento di certificati ufficiali. Mentre l’apprendimento non formale dipende da una scelta intenzionale della persona, l’apprendimento informale si realizza attraverso l’esperienza, nel corso di attività e situazioni della vita quotidiana.
Il provvedimento chiarisce dunque il concetto di apprendimento, e le relative declinazioni – apprendimento permanente, formale, non formale, informale – e quello di competenza definita come “comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale”.
Il D.Lgs. 13/2013 prevede che le competenze siano certificate da appositi “enti titolati”, ovvero tutti i soggetti pubblici o privati in possesso di autorizzazione o accreditamento regionale, comprese Camere di commercio, scuole, Università e istituzioni formative, attingendo da un repertorio pubblico dove sono elencate tutte le possibili competenze.
In questo quadro normativo, la certificazione accreditata della professionalità rappresenta uno strumento strategico per “formalizzare” la competenza acquisita, soprattutto attraverso l’apprendimento non formale e informale.
Con la revisione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), viene promossa l’istituzione di procedure volontarie per rendere omogenei a livello internazionale i livelli delle competenze e delle conoscenze professionali, attraverso il collegamento dei sistemi nazionali delle qualifiche, lo scambio di informazioni e la consultazione tra gli Stati membri su tali procedure, con l’obiettivo di garantirne la coerenza.
Il modello EQF, infatti, è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di qualificazione di paesi diversi, funzionando come un dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra paesi e sistemi differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente.
Nell’ambito del riconoscimento delle competenze, rilevante è anche il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 gennaio 2018 che avvia formalmente, come previsto dal D.Lgs. 13/2013, l’Atlante del lavoro, in cui rientrano le professioni della Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. In particolare, una qualificazione privata, per poter essere visibile in quest’Atlante, dovrà rispettare i requisiti dell’Allegato 2 (che prevedono per esempio che le norme siano gratuite e che siano internazionali).