Regolamento europeo CBAM e accreditamento dei verificatori delle emissioni
E’ stato pubblicato (GU UE del 22 dicembre 2025) il Regolamento Delegato UE 2025/2551 che specifica le condizioni per l’accreditamento dei verificatori, a integrazione del Regolamento CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Il Regolamento Delegato stabilisce un quadro normativo rigoroso per la valutazione e l’accreditamento dei verificatori incaricati di attestare le emissioni incorporate nelle merci soggette al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
L’entrata in vigore del Regolamento è fissata il terzo giorno dopo la pubblicazione, con applicazione effettiva dal 1º gennaio 2026.
Domanda di accreditamento dei verificatori
I verificatori sono esclusivamente persone giuridiche e devono presentare domanda di accreditamento all’Ente nazionale dello Stato nel quale risiedono, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni, specificate all’art. 3:
- lo Stato membro in cui è stabilito ha deciso di non istituire un Ente nazionale di accreditamento e non ha fatto ricorso all’Ente nazionale di accreditamento di un altro Stato membro
- gli Enti nazionali di accreditamento non effettuano l'accreditamento relativamente alle attività di verifica per le quali è chiesto l'accreditamento
- gli Enti nazionali di accreditamento non sono stati sottoposti con successo a una valutazione inter pares relativamente ai gruppi di attività per i quali è chiesto l'accreditamento.
Gli organismi di Paesi terzi possono rivolgersi all’Ente di accreditamento di un qualsiasi Stato membro dell’Unione europea. Come indicato all’art. 4, le richieste di accreditamento devono riguardare uno più gruppi di attività CBAM, elencati nell’allegato I.
Valutazione dell’Ente di accreditamento
Riguardo alle valutazioni della richiesta di accreditamento, l’art. 5 chiarisce che l’Ente nazionale deve:
- esaminare le informazioni fornite dal richiedente a norma dell'art. 3
- effettuare una visita presso i locali del richiedente, per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e per valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente, nonché le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all'allegato II, sezione 1.5
- osservare direttamente le prestazioni e le competenze di un numero rappresentativo del personale del richiedente, che partecipa alla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gestori, al fine di garantire che operi conformemente al Regolamento Delegato, al Regolamento UE 2023/956 CBAM e al Regolamento di esecuzione UE 2025/2546, relativo all’applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate.
Come stabilito nell’allegato II, i requisiti specifici per i verificatori e le procedure per le attività di verifica devono basarsi sulla norma armonizzata EN ISO/IEC 17029:2019 “Valutazione della conformità - Principi generali e prescrizioni per gli organismi di validazione e verifica”. Oltre a garantire la conformità alla norma, le attività di verifica devono essere documentate, attuate e mantenute nel rispetto delle procedure e dei processi indicati nella sezione 2 dell’allegato.
Ispettori ed esperti dell’Ente di accreditamento
I requisiti di competenza dei valutatori ed esperti tecnici degli Enti nazionali di accreditamento sono indicati agli art. 10 e 11 e prevedono conoscenze specifiche sulla normativa CBAM e sul monitoraggio delle emissioni.
Sono indicati anche altri obblighi che riguardano:
- riservatezza e segreto professionale sulle informazioni ottenute durante le valutazioni (art. 12)
- controllo continuo dei verificatori accreditati (art. 13)
- dettagli della vigilanza annuale, che deve includere valutazioni in loco e osservazioni dirette (art. 14).
Altri obblighi del Regolamento Delegato CBAM
Tra gli altri argomenti disciplinati dal Regolamento Delegato UE 2025/2551 si segnalano:
- valutazioni straordinarie autorizzate in qualsiasi momento (art. 15)
- disciplina della gestione dei reclami ricevuti da autorità, Commissione o gestori, con l'obbligo di risposta entro tre mesi (art. 16).
- scambio di informazioni strutturato tra Enti nazionali di accreditamento e Autorità competenti, con la registrazione dei dati dei verificatori nel registro CBAM (artt. 17 e 18)
- obbligo per gli Enti nazionali di accreditamento di redigere programmi di lavoro annuali e relazioni di gestione (art. 19)
- condivisione dei dati dei programmi e delle relazioni con le Autorità e la Commissione tramite il registro CBAM (art. 20)
- trasmissione di feedback dalle Autorità agli Enti nazionali di accreditamento sulle prestazioni dei verificatori (art. 21)
- obbligo dei verificatori di notificare preventivamente i loro programmi di verifica annuali (art. 22)
- riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri basato sulla valutazione inter pares (art. 23)
- svolgimento periodico della valutazione inter pares per garantire l'uniformità dei servizi (art. 24)
- misure correttive e cessazione delle attività per gli Enti di accreditamento che hanno registrato un esito negativo nella valutazione inter pares (art. 25).