Batterie e greenwashing: Accredia in Senato per il recepimento delle norme UE
Il Parlamento ha concluso l’esame di due schemi di decreto legislativo con cui l’Italia si adegua al Regolamento UE 2023/1542 sulle Batterie e alla Direttiva UE 2024/825 sul Greenwashing: i commenti di Accredia sul ruolo degli organismi accreditati.
Accredia è intervenuta in audizione al Senato nell’ambito dell’esame di due schemi di decreto legislativo, con cui l’Italia adegua il proprio ordinamento a recenti provvedimenti europei che prevedono la valutazione della conformità:
- Regolamento UE 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie
- Direttiva UE 2024/825 in materia di pratiche commerciali scorrette e greenwashing
La valutazione della conformità accreditata può contribuire ad un’armonica implementazione di entrambi gli atti.
Nel corso delle audizioni, Accredia ha formulato osservazioni e proposte di miglioramento, finalizzate a rendere più coerente il quadro normativo e favorire l’applicazione dei requisiti.
Regolamento batterie
Lo schema di decreto legislativo per l’adeguamento al Regolamento UE 2023/1542 rafforza il quadro europeo, volto a garantire che le batterie abbiano una bassa impronta di carbonio, utilizzino una quantità minima di sostanze nocive, richiedano meno materie prime provenienti da Paesi terzi e siano raccolte, riutilizzate e riciclate in misura elevata all’interno dell’UE.
In questo contesto, agli organismi accreditati è affidato il compito di certificare il rispetto dei requisiti di sostenibilità e sicurezza previsti dalla normativa europea. Per operare sul mercato, in particolare, gli organismi dovranno essere autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base del possesso dell’accreditamento, ed essere notificati alla Commissione europea.
Nel corso dell’audizione, Accredia ha richiamato il proprio ruolo istituzionale quale Ente unico nazionale di accreditamento, conforme al Regolamento CE 765/2008 e alle norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC applicabili, e ha formulato alcune osservazioni puntuali.
Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati (art. 12)
Il testo dello schema di Decreto prevede (art. 12) che gli eventuali ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati siano gestiti “secondo la procedura definita da Accredia”, attribuendo ad Accredia un compito che però non rientra nelle sue funzioni. L’Ente, infatti, non definisce procedure standard per la gestione dei ricorsi da parte degli organismi, ma si limita a verificare, come previsto dalle norme di accreditamento, che gli organismi abbiano implementato un efficace sistema di gestione dei ricorsi.
Accredia ha dunque proposto di riformulare la disposizione, focalizzando l’attenzione su due concetti:
- è possibile proporre un ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
- ogni organismo notificato definisce le proprie modalità di gestione dei ricorsi, nel rispetto delle pertinenti norme di accreditamento
In questo modo si manterrebbe il riferimento al quadro dell’accreditamento, senza attribuire ad Accredia competenze non previste dal sistema normativo.
Responsabilità estesa del produttore e certificazioni richieste (art. 26 e 27)
Tra i requisiti richiesti al “sistema di gestione individuale per l’adempimento della responsabilità estesa” (art. 26) e ai “sistemi collettivi di gestione” (art. 27), lo schema di decreto cita il “possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit”, senza alcun riferimento all’accreditamento.
In merito, Accredia ha sottolineato l’opportunità di richiamare il ruolo dell’accreditamento, come strumento essenziale per garantire la competenza, la terzietà e l’imparzialità degli organismi che rilasciano le certificazioni.
In secondo luogo, l’articolo lascia intendere che l’operatore debba conseguire contestualmente la certificazione a norma ISO 9001 e a norma ISO 14001 (oppure aderire ad EMAS).
Per Accredia, l’interpretazione del testo rischia di essere fuorviante, nel senso di richiedere congiuntamente entrambe le certificazioni (oppure EMAS), con un onere non proporzionato per le imprese. La proposta, dunque, è quella di valorizzare esplicitamente l’accreditamento quale riferimento per le certificazioni ed evitare l’obbligo cumulativo di certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
In particolare:
- la ISO 14001 già presidia in modo adeguato gli aspetti ambientali e i processi connessi alla responsabilità estesa del produttore
- la ISO 9001 può costituire un supporto organizzativo utile, ma dovrebbe restare facoltativa, per non generare aggravi ingiustificati.
Direttiva greenwashing
Il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 mira a contrastare le pratiche commerciali ingannevoli legate a dichiarazioni ambientali non verificabili. Lo schema di decreto legislativo evidenzia come la consapevolezza dei consumatori, supportata da informazioni corrette e verificabili su prodotti e servizi, sia un presupposto fondamentale per promuovere scelte d’acquisto e modelli di consumo più sostenibili.
Anche in questo ambito, il sistema dell’accreditamento può contribuire in modo determinante a garantire che le asserzioni e le dichiarazioni indirizzate dalle aziende ai consumatori e al mercato siano verificate e validate da organismi di valutazione della conformità competenti e indipendenti.
Nel corso dell’audizione in Senato, Accredia ha quindi richiamato l’attenzione su due aspetti chiave del testo di recepimento, riguardanti il “sistema di certificazione” e le “asserzioni ambientali future e generiche”.
Sistema di certificazione e marchi di sostenibilità
Lo schema di decreto fa riferimento a “sistemi di certificazione” valutati e verificati da soggetti terzi competenti e indipendenti, e basati su “norme e procedure internazionali, dell’Unione europea o nazionali”, senza chiarire quali e come dovrebbero essere considerate.
Per favorire l’applicazione di tale requisito, Accredia ha quindi proposto di inserire il riferimento esplicito al sistema dell’accreditamento, che assicura la competenza e l’imparzialità degli organismi attraverso gli standard internazionali, come la UNI CEI EN ISO/IEC 17065, e garantisce che i “sistemi di certificazione” soddisfino i criteri indicati dalle norme europee:
- siano aperti agli operatori
- si basino su requisiti definiti con il coinvolgimento degli stakeholder
- prevedano meccanismi di gestione delle non conformità, inclusa la sospensione o revoca del marchio
Accredia ha evidenziato anche l’esigenza di una chiara definizione normativa dei casi in cui non sussiste l’indipendenza tra organismo di certificazione e proprietario dello schema.
Asserzioni ambientali future e ruolo del “terzo indipendente”
Per le “asserzioni ambientali relative a prestazioni ambientali future”, lo schema di decreto richiede la verifica periodica da parte di un “terzo indipendente”, ma non ne definisce i criteri di indipendenza e competenza. In assenza di tali riferimenti, la valutazione potrebbe essere svolta da soggetti privi delle necessarie capacità tecniche.
Accredia ha quindi proposto di valorizzare il ricorso a organismi di verifica e validazione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029, integrata dalla UNI EN ISO 14065 per quanto riguarda le specifiche asserzioni ambientali. Queste norme permettono di superare eventuali problematiche, poiché impongono requisiti stringenti agli organismi in termini di:
- indipendenza organizzativa
- competenza del personale
- gestione strutturata delle competenze e del loro aggiornamento
Un’opportunità per trasparenza e fiducia
Il recepimento delle norme europee su batterie e greenwashing rappresenta un passaggio cruciale per rafforzare la tutela dei consumatori, valorizzare le imprese che operano in modo realmente sostenibile e assicurare che le valutazioni di conformità siano svolte secondo regole riconosciute a livello nazionale e internazionale.
Un quadro in cui l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità può rappresentare uno strumento chiave di fiducia, a supporto delle politiche pubbliche e del corretto funzionamento del mercato.