La certificazione è una attestazione rilasciata da una parte terza (organismo di certificazione – OdC) relativa a un oggetto (prodotto, processo, servizio, persona o sistema) sottoposto a valutazione della conformità rispetto a requisiti contenuti in una norma tecnica (standard) o in un disciplinare specifico.
La certificazione si dice “accreditata” quando viene data dimostrazione, da parte dell’ente unico nazionale di accreditamento istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in Italia Accredia, dell’imparzialità, competenza e adeguatezza dell’OdC.
Riferimenti normativi:
L’accreditamento è una forma indipendente e autorevole di attestazione dell’imparzialità, competenza e adeguatezza degli organismi di valutazione della conformità (organismi di certificazione, ispezione e verifica e laboratori di prova e taratura).
L’attività di accreditamento è disciplinata a livello europeo e internazionale, rispettivamente, dal Regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla norma tecnica ISO/IEC 17011, e in Italia è svolta da Accredia, l’ente unico nazionale designato dal Governo.
Riferimenti normativi:
La certificazione consente all’azienda, all’ente o alla persona che si certifica di dimostrare al mercato, rispettivamente:
Ottenere la certificazione attraverso un organismo accreditato da Accredia (c.d. certificazione accreditata) permette, inoltre, di:
Riferimenti normativi:
Il Regolamento prevede e incoraggia l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati personali allo scopo di dimostrare la conformità, al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR), dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento.
La certificazione rappresenta uno strumento utile per i titolari e i responsabili del trattamento a dimostrare il rispetto degli obblighi, le garanzie sufficienti e la conformità ai requisiti di protezione dei dati.
Riferimenti normativi:
I soggetti di regola coinvolti nel processo di certificazione sono:
Il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) richiede che l’OdC debba essere accreditato dall’autorità di controllo competente o dall’ente nazionale di accreditamento designato in virtù del Regolamento (CE) n. 765/2008 o da entrambi.
Il quadro legislativo vigente prevede che il ruolo di ente di accreditamento sia svolto da Accredia, quale ente unico nazionale di accreditamento istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, fatto salvo il potere del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) di assumere direttamente l’esercizio di tali funzioni con riferimento a una o più categorie di trattamenti.
La certificazione ai sensi del GDPR deve essere rilasciata in base a schemi di certificazione approvati dall’autorità di controllo competente.
Riferimenti normativi:
In base a quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR), e alla luce delle linee-guida 1/2018 dell’EDPB (European Data Protection Board) in materia, l’oggetto della certificazione è un trattamento di dati personali. Poiché la definizione di “trattamento” di dati personali è molto ampia, anche l’oggetto della certificazione può variare in misura considerevole e può comprendere una sola operazione di trattamento (es. la conservazione di dati personali) ovvero più operazioni di trattamento (es. raccolta, conservazione, messa a disposizione) svolte dal titolare o dal responsabile del trattamento.
Nella misura in cui uno o più trattamenti configurino un “servizio” o un “prodotto”, la certificazione può avere come oggetto tale servizio o prodotto (es. il servizio di gestione del personale di un’azienda).
Una certificazione ai sensi del GDPR non può, tuttavia, riguardare un singolo prodotto in quanto tale (es. un software per la gestione dei dati dei dipendenti, a prescindere dal suo utilizzo concreto) bensì in quanto parte integrante di un trattamento di dati personali svolto da un titolare o responsabile (es. il trattamento dei dati dei dipendenti svolto dal datore di lavoro in quanto titolare attraverso il suddetto software, che quindi diviene oggetto della certificazione).
È essenziale (vedi linee guida 1/2018 dell’EDPB) che l’oggetto specifico della certificazione richiesta dal singolo titolare o responsabile sia indicato con chiarezza nel certificato rilasciato dall’organismo di certificazione (vedi FAQ n. 5).
Riferimenti normativi:
Un sigillo europeo per la protezione dei dati è uno schema di certificazione sviluppato per essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. A tal fine, viene preso in considerazione l’ambito di applicazione dei criteri dello schema di certificazione e, più in generale, l’idoneità dello stesso a fungere da certificazione comune europea.
In particolare, lo schema e i relativi criteri devono essere adattabili così da tenere conto, se del caso, delle diverse regolamentazioni settoriali nazionali, applicabili ai trattamenti di dati oggetto della certificazione.
Riferimenti normativi:
I soggetti legittimati al rilascio della certificazione possono essere, oltre agli organismi di certificazione (OdC) accreditati, anche le Autorità di controllo competenti.
Sebbene il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) preveda questa possibilità, allo stato, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) non rilascia certificazioni. Una volta che Accredia avrà rilasciato l’accreditamento agli OdC − sulla base dei requisiti di accreditamento stabiliti dal GPDP – saranno dunque questi ultimi i soggetti deputati a rilasciare le certificazioni della protezione dati ad aziende, enti o altri soggetti a vario titolo interessati che ne facciano richiesta in qualità di titolari o responsabili del trattamento.
Riferimenti normativi:
Qualsiasi ente o azienda, o comunque soggetto a vario titolo interessato, che operi in qualità di titolare e/o responsabile del trattamento di dati personali può richiedere una certificazione al fine di dimostrare la conformità dei trattamenti (o di parte di questi, vedi FAQ n. 6) ad alcune disposizioni o ad alcuni principi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR), o al GDPR nel suo insieme.
I titolari e/o responsabili del trattamento, infatti, possono aderire a meccanismi di certificazione al fine di dimostrare di aver improntato la propria attività ai principi del GDPR, e tale adesione può costituire un valido elemento di responsabilizzazione (c.d. accountability) (vedi FAQ n. 1).
Riferimenti normativi:
Per ottenere una certificazione basata su uno schema di certificazione approvato dall’autorità di controllo italiana, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), occorre rivolgersi agli organismi di certificazione (OdC) accreditati da Accredia in base alla norma tecnica ISO/IEC 17065:2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti dal GPDP (vedi FAQ n. 8).
Si ricorda che il quadro legislativo vigente prevede che il ruolo di ente di accreditamento sia svolto da Accredia, quale ente unico nazionale di accreditamento istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, fatto salvo il potere del GPDP di assumere direttamente l’esercizio di tali funzioni con riferimento a una o più categorie di trattamenti (vedi FAQ n. 5).
Riferimenti normativi:
Qualora si rilevi una non conformità (NC), rispetto ai requisiti di certificazione, come risultato della sorveglianza o per un qualsiasi altro motivo, l’organismo di certificazione (OdC) deve esaminare la NC e decidere le azioni appropriate, che possono consistere nel:
Anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) ha il potere di ingiungere a un OdC di revocare o non rilasciare una determinata certificazione, qualora non siano o non siano più soddisfatti i relativi requisiti.
Riferimenti normativi
La norma UNI 11697:2017 “Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” e la Prassi di riferimento UNI/PdR 66:2019 “Raccomandazioni per la valutazione di conformità ai requisiti definiti dalla UNI 11697:2017 “Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” definiscono, rispettivamente, i requisiti di competenza e le regole per la valutazione della conformità di alcune figure professionali che operano nel settore del trattamento e della protezione dei dati personali: Responsabile della protezione dei dati, Manager Privacy, Specialista Privacy e Valutatore Privacy.
In quanto orientata alla certificazione di persone, tale certificazione non rientra tra quelle disciplinate dall’art. 42 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR), ma può rappresentare comunque, al pari di altri titoli, un valido strumento ai fini della dimostrazione del possesso, e del mantenimento, delle conoscenze, abilità e competenze da parte dei professionisti.
Inoltre, per alcune figure che svolgono un ruolo importante negli organismi di certificazione (il personale responsabile delle decisioni e il personale responsabile delle valutazioni) il possesso di una certificazione a fronte della norma UNI 11697 è un elemento idoneo a dimostrare i requisiti di competenza ed esperienza in materia.
Riferimenti normativi:
Le FAQ “Parte generale” riguardano gli aspetti principali dell’accreditamento e delle certificazioni volontarie, definiti dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e da Accredia, in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.