I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti dalla Direttiva applicabile come quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, o che li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.
Molti DPI sono articoli di abbigliamento quali indumenti, copricapi, guanti, calzature, occhiali: in tal caso, il DPI viene “indossato” (ad esempio, le protezioni dell’udito o le imbracature di arresto della caduta). Altri tipi di DPI devono , invece, essere “tenuti” in mano, come gli schermi per proteggere gli occhi e il viso durante la saldatura.
Un dispositivo portatile che non è indossato né tenuto in mano durante il suo utilizzo non può venir definito come DPI. Ad esempio, le stuoie isolanti o gli sgabelli usati dagli elettricisti così come gli schermi di protezione posti nelle stazioni di lavoro non sono considerati DPI.
Organismi di certificazione di prodotto accreditati
secondo la norma ISO/IEC 17065